Gli aspetti legali della programmazione e progettazione di servizi e forniture nel Design Sociale

copDP_servizi_forniture_ok.qxdLa programmazione è indispensabile per una compiuta attuazione del principio di democrazia. Questo perché è la funzione amministrativa che condiziona, in quanto attua, tale principio, l’esercizio dei diritti fondamentali, nonché le nostre libertà (civili, politiche, economiche). Ma l’esercizio di tale funzione presuppone, a propria volta, competenze. Ed impone responsabilità. Non può esserci dunque attività amministrativa responsabile senza un’adeguata attività di programmazione (e la sintesi di relative competenze che realizza la progettazione).

Nella nostra Costituzione, la norma di riferimento sull’organizzazione dell’amministrazione e della funzione amministrativa è l’art. 97, secondo il quale i pubblici uffici sono organizzati in modo da assicurare il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione. Anche i principi del diritto europeo contenuti nei trattati dell’UE pongono basi programmatiche e progettuali molto chiare per la legislazione e per le strutture delle amministrazioni nazionali e comunitarie e sono chiaramente ispirate dai motivi che hanno finalizzato e strutturato l’evoluzione economica e politica dell’Unione (la promozione della pace e dei suoi valori, la creazione per i cittadini di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, lo sviluppo sostenibile del mercato interno all’Europa, la crescita economica equilibrata e la stabilità dei prezzi, un’economia sociale di mercato competitiva, che miri alla piena occupazione e al progresso sociale, insieme alla lotta all’esclusione sociale e alle discriminazioni ed alla promozione della giustizia e della protezione sociali, alla parità tra donne e uomini, alla solidarietà tra le generazioni e alla tutela dei diritti del minore, sono solo alcuni dei fondamenti culturali prioritari cui si ispira la matrice economica dell’Unione).

Molti principi, che enfatizzano il ruolo fondamentale che hanno la programmazione e la progettazione nella determinazione delle regole di azione della funzione amministrativa, si rinvengono in leggi fondamentali del nostro Ordinamento, ispirate dalla nostra migliore tradizione giuridica. Si pensi, per tutti, a quelli sottesi alla legge 23 agosto 1988, n. 400 (il testo normativo che detta le norme fondamentali sull’organizzazione delle strutture di vertice della funzione di governo), nonché alla cd. legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241). Proprio quest’ultimo testo normativo ha riassunto le migliori istanze di modernizzazione, semplificazione ed efficienza della macchina amministrativa che circolavano negli anni ’90, ponendo a carico degli uffici pubblici obblighi molto stringenti, e compendiando una serie di strumenti necessari e utili per le attività di programmazione e progettazione dell’azione amministrativa: si pensi, ad esempio, all’obbligo di concludere il procedimento, alla disciplina della figura del responsabile del procedimento e a quella della motivazione del provvedimento amministrativo. Anche nel cd. Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), oltre alle specifiche disposizioni sulla progettazione e sui relativi moduli di affidamento, si rinvengono numerose disposizioni concernenti la programmazione e la pianificazione: si pensi all’attività dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture o al programma triennale, con i suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a predisporre e ad approvare.

L’attuale assetto reale dei rapporti fra poteri dello Stato e l’esperienza della regolazione settoriale delle varie funzioni amministrative dimostrano tuttavia la destrutturazione sistematica delle funzioni pubbliche, la dissoluzione del principio di responsabilità di governo, l’assenza di qualunque progetto di Stato, di Amministrazione, di Società. A fronte di sofisticatissimi sistemi formali di regolazione e giustizia, il funzionamento dell’Amministrazione è corrotto. Amministrare senza programmare, senza progetto (o in nome di programmi e progetti fittizi), per vie parallele e spesso conflittuali rispetto agli stessi interessi che si amministrano non può che condurre al collasso. Attraverso il recupero della cultura del progetto è possibile cercare di invertire questa tendenza.

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Esperto di rapporti con la pubblica amministrazione e gli enti pubblici italiani. Svolge attività di docenza e formativa. E’ autore di articoli e volumi specialistici. Ha partecipato alla stesura di testi legislativi e regolamentari in materia di organizzazione amministrativa, centrali di committenza e strumenti di controllo della spesa pubblica. Partecipa a progetti di ricerca sul servizio pubblico.

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