La Cultura si riOrganizza, senza il Turismo diventato agricolo

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Difesa della Natura, Beuys

Come insegna il più grande artista europeo del Secondo Dopoguerra, Joseph Beuys – del quale giusto tra 629 giorni ricorrerà il Centenario della Nascita -, l’agricoltura per noi è parte integrante della cultura, e figuriamoci il turismo quindi. Certo però non il contrario! Ossia il turismo come parte ministeriale dell’agricoltura.

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Difesa della Natura, Beuys

Il Movimento 5 Stelle, in campagna elettorale, con il video “Turismo, non solo cultura”, per bocca di Romano Toppan aveva proposto il Turismo come Ministero a sé, quindi ha sorpreso molto e molti il fatto che, successivamente al Governo, il Turismo non divenisse ministero ma, addirittura, accorpamento dell’Agricoltura. Ben sapendo peraltro ciò che tutti nel mondo sanno, ossia che sono i Beni Culturali l’attrattore turistico fondamentale italiano.

Ad ogni modo, preso atto di questa mostruosità politica, il nuovo ministro dei Beni Culturali doveva necessariamente mettere mano alla riorganizzazione del MiBAC privato di questa importantissima risorsa.
Lo ha fatto producendo un “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali” che entra in vigore proprio oggi (GU Serie Generale n.184 del 07-08-2019).

Ci sarà modo di scendere nei dettagli e nelle critiche, positive e/o negative, di questo DPCM ma, sostanzialmente, ci troviamo di fronte a molte semplificazioni e qualche innovazione:

L’introduzione delle Direzioni territoriali delle reti museali, in sostituzione dei Poli museali regionali. Le dieci Direzioni territoriali delle reti museali sono quelle:

  • del Piemonte e della Liguria,
  • di Lombardia e Veneto,
  • dell’Emilia Romagna,
  • della Toscana,
  • del Lazio,
  • di Abruzzo e Molise,
  • della Campania,
  • della Puglia e Basilicata,
  • della Calabria,
  • della Sardegna.

L’istituzione di due Musei Nazionali, quello dell’Umbria e quello delle Marche, al posto della Galleria Nazionale dell’Umbria e dell’omologo sito delle Marche, all’interno dei quali transitano i musei non autonomi afferenti agli ex Poli museali di Umbria e Marche.

La nascita dei Musei Nazionali Etruschi con sede a Villa Giulia, che ricomprendono i musei etruschi e archeologici nazionali di Chiusi, Rocca Albornoz, Tarquinia, Tuscania, Cerite – Cerveteri, e le necropoli etrusche site nel Lazio (Banditaccia – Cerveteri e Monterozzi-Tarquinia) e in Toscana (Poggio Renzo – Chiusi, Tomba della scimmia – Chiusi). In considerazione del loro rilevante interesse nazionale i “Musei Nazionali Etruschi” passano altresì in seconda fascia e vengono dotati di autonomia speciale non solo scientifica ma anche gestionale.

Due innovative Direzioni generali:

  • quella per la «Creatività contemporanea e rigenerazione urbana», che svolge le funzioni e i compiti relativi alla promozione, al sostegno, alla valorizzazione della creatività contemporanea italiana. Sostiene l’arte contemporanea, la cultura architettonica e urbanistica, le arti applicate, ivi compresi il design e la moda. Promuove interventi di rigenerazione urbana;
  • quella relativa a «Contratti e concessioni» che potremmo interpretare come Direzione anti “amici del quartierino”, volta ad assicurare il corretto ed uniforme esercizio dell’attività contrattuale da parte del Ministero, sia con riguardo alla disciplina europea in materia di appalti e concessioni, sia con riguardo agli altri rapporti di partenariato pubblico-privato per la valorizzazione e l’uso del patrimonio culturale, svolgendo a tal fine, attività di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici centrali e periferici sotto il profilo giuridico e dell’adeguata strutturazione economica dei rapporti negoziali.

Degna di nota, infine, l’istituzione dell’ «Organismo indipendente di valutazione della performance » che, per coloro che non amano l’inglesorum e, tanto meno, nelle Leggi e nei Regolamenti della Repubblica, in italiano si direbbe “delle prestazioni”

Ed ora: buona lettura!

[https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/07/19G00081/sg]

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
19 giugno 2019, n. 76

Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance. (19G00081)

(GU n.184 del 7-8-2019)
Vigente al: 22-8-2019

Capo I
Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Ministro e articolazione degli uffici dirigenziali di livello generale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l’articolo 17;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 52, 53 e 54;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato: «Codice»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220;
Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare gli articoli 1 e 4-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87, e in particolare la Tabella 8, allegata al predetto decreto, concernente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2014, n. 274, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2018, n. 55, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, ai sensi dell’articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2018, n. 288, recante «Individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 marzo 2009, n. 60, recante «Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento dell’elenco previsto dall’articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8 maggio 2015, recante «Conferimento dell’autonomia speciale alla Galleria Nazionale delle Marche, alla Galleria Nazionale dell’Umbria e all’Opificio delle pietre dure», registrato dalla Corte dei conti in data 1° giugno 2015 al foglio n. 2336 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 15 settembre 2015, recante «Conferimento dell’autonomia speciale all’Istituto centrale per la grafica», registrato dalla Corte dei conti in data 16 ottobre 2015 al foglio n. 4176 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2016, n. 59, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 9 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2016, n. 149, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 13 maggio 2016 concernente l’istituzione dell’Istituto centrale per l’archeologia, registrato dalla Corte dei conti in data 8 luglio 2016 al foglio n. 2939 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 28 giugno 2016 recante «Conferimento dell’autonomia speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016», registrato dalla Corte dei conti in data 2 agosto 2016 al foglio n. 3176 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016, recante «Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni»¸ registrato dalla Corte dei conti in data 10 novembre 2016 al foglio n. 4127 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 gennaio 2017, recante «Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell’articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2017, n. 58;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 26 aprile 2017, recante «Conferimento dell’autonomia speciale al Parco archeologico del Colosseo», registrato dalla Corte dei conti in data 23 maggio 2017 al foglio n. 849 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali;

Considerato che l’organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dalla normativa di settore vigente e che tale organizzazione è coerente con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale;

Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonché per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2019;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1
Organizzazione

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente in materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). –  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

– La legge 14 gennaio 1994, n. 20, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.
– Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
– Si riporta il testo degli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:

«Art. 52 (Attribuzioni). – 1. Il ministero per i beni e le attività culturali esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l’informazione e l’editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di diritto d’autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.

Art. 53 (Aree funzionali). – 1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all’attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull’Istituto del credito sportivo.

Art. 54 (Ordinamento). – 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e in non più di due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non può essere superiore a venticinque.

2. L’individuazione e l’ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell’art. 4.

2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d’emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e

comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall’evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
– Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
– Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.
– Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
– Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125 e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175.
– La legge 14 novembre 2016, n. 220, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2016, n. 277.
– La legge 22 novembre 2017, n. 175, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2017, n. 289.
– Si riporta il testo degli articoli 1 e 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160 e convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2018, n. 188:

«Art. 1 (Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati). – 1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all’esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2019 e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Dipartimento del turismo, che è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al fine di assicurare l’invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: “7) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;” e il numero 12) è sostituito dal seguente: “12) Ministero per i beni e le attività culturali;”;
b) all’art. 27, comma 3, le parole: “del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri”, sono soppresse;
c) all’art. 28, comma 1, lettera a), le parole: “; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo” sono soppresse;
d) all’art. 33, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) turismo: svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l’Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.”;
e) all’art. 34, comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: “quattro”.

4. La denominazione: “Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”.

5. La denominazione: “Ministero per i beni e le attività culturali” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

6. Restano attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze già previste dalle norme vigenti relative alla “Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo”, di cui all’art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonché le risorse necessarie al funzionamento della medesima Scuola. Quest’ultima è ridenominata “Scuola dei beni e delle attività culturali” e le sue attività sono riferite ai settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti modificazioni allo statuto della Scuola.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane includono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale Turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la società in house ALES. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell’amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l’assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. La revoca dell’assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. è riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali sono ridotte per un importo corrispondente all’onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. Al contempo, le facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono incrementate per un importo corrispondente all’onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. All’esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, provvede all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ridotta per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’art. 4-bis, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’art. 4-bis, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

10. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali. Con la legge di bilancio per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

11. All’art. 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo”», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;
b) le parole: “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”.

12. L’art. 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è abrogato.

13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6:

a) le parole: “Ministro per il turismo e lo spettacolo”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;
b) le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”.

14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. (3)

15. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

«Art. 4-bis (Procedure per il riordino dell’organizzazione dei Ministeri). 

– 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell’organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».

– Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2014, n. 274.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, n. 238, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2018, n. 55.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2018, n. 288.
– Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57.
– Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2016, n. 59.
– Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 9 aprile 2016 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2016, n. 149.
– Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 gennaio 2017 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2017, n. 58.

Art. 2
Ministro e Sottosegretari di Stato

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministro», è l’organo di direzione politica del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato:

«Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo

politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. I Sottosegretari di Stato svolgono le funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.

Note all’art. 2:

– Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità). – 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). – 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all’art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all’art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell’adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l’assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all’art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all’art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.».

Art. 3
Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero si articola in tredici uffici dirigenziali di livello generale centrali e undici uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale.

2. Il Ministero è articolato a livello centrale nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

a) Direzione generale «Educazione e ricerca»;
b) Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»;
c) Direzione generale «Archivi»;
d) Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali»;
e) Direzione generale «Musei»;
f) Direzione generale «Creatività contemporanea e rigenerazione urbana»;
g) Direzione generale «Spettacolo»;
h) Direzione generale «Cinema e audiovisivo»;
i) Direzione generale «Organizzazione»;
l) Direzione generale «Bilancio»;
m) Direzione generale «Contratti e concessioni».

3. Presso il Segretariato generale operano i seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

a) l’Unità per la sicurezza del patrimonio culturale;
b) l’Unità per la programmazione, l’innovazione e la digitalizzazione dei processi.

4. Sono uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero gli undici istituti dotati di autonomia di cui all’articolo 29, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a).

Capo II
Uffici di diretta collaborazione del Ministro, Organismo indipendente di valutazione della performance e Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

Art. 4
Uffici di diretta collaborazione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Essi sono costituiti nell’ambito del Gabinetto, il quale è centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

a) l’Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) l’Ufficio Legislativo;
d) l’Ufficio Stampa;
e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di cento unità, comprensivo, in numero non superiore a venticinque, di esperti estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato ovvero con incarico di collaborazione coordinata e continuativa comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro. Il Ministro può nominare un proprio portavoce, ai sensi dell’articolo7, della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché un Consigliere diplomatico.

4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a quindici Consiglieri, scelti tra esperti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l’incarico, dà atto dei requisiti di particolare professionalità del Consigliere e allega un suo dettagliato curriculum.

5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nelle seguenti misure:

a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale del Ministero;
b) per il Capo dell’Ufficio Legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;
c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Segretario particolare del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il portavoce del Ministro, nonché per i Capi delle Segreterie o, in via alternativa, per i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) al Capo dell’Ufficio Stampa è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;
e) per il Presidente e, in caso di composizione collegiale, per gli altri componenti dell’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 10 in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali, nei limiti delle risorse indicate dall’articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale;
g) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all’atto del conferimento dell’incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell’amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell’unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero;
h) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un’indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all’incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la misura dell’indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

6. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 5 si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando quanto, altresì , previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo.

8. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto e il Capo dell’Ufficio Legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell’amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità. Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione della performance si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.

9. Presso il Gabinetto può essere conferito, nell’ambito delle prescritte dotazioni organiche, un incarico dirigenziale di livello non generale.

10. Possono essere inoltre conferiti incarichi di Vice Capo degli uffici di Gabinetto e Stampa, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell’ambito del contingente di cui al comma 9, oppure a esperti e consulenti, nell’ambito del contingente di cui al comma 4. Può essere conferito un incarico di Vice Capo dell’Ufficio Legislativo nell’ambito del contingente di cui ai commi 4 e 9.

11. L’assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

12. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l’attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale Organizzazione. La suddetta Direzione generale fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.

13. Gli Uffici di diretta collaborazione possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui al comma 3 e con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, sulla base di convenzioni con le Università, di personale delle medesime Istituzioni per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all’art. 4:

– Si riporta il testo dell’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). – (Omissis).

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (55) (56) . A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All’atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell’ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall’autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato, in attuazione dell’art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall’entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».

– Si riporta il testo dell’art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:

«Art. 21 (Bilancio di previsione). – (Omissis).

2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio espone per l’entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi. I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell’ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all’unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell’ammontare presunto delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.».

– Si riporta il testo dell’art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136:

«Art. 7 (Portavoce). – 1. L’organo di vertice dell’amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall’organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.».

– Si riporta il testo dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). – (Omissis).

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.».

– Si riporta il testo dell’art. 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:

«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). – (Omissis).

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.».

– Si riporta il testo dell’art. 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.:

«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici). – 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell’anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza, all’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l’incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito.».

– Si riporta il testo dell’art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143:

«Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate). – 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.

2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 471, dopo le parole “autorità amministrative indipendenti” sono inserite le seguenti: “, con gli enti pubblici economici”;
b) al comma 472, dopo le parole “direzione e controllo” sono inserite le seguenti: “delle autorità amministrative indipendenti e”;
c) al comma 473, le parole “fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali” sono sostituite dalle seguenti “ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni”.

3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.

4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1°maggio 2014.

5. La Banca d’Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.».

– Si riporta il testo dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). – (Omissis).

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c).».

Art. 5
Ufficio di Gabinetto

1. L’Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro.

2. Il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti del Segretario generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale e con le altre strutture dirigenziali di livello generale, con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con l’Organismo indipendente di valutazione della performance; cura l’istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero.

3. Il Capo di Gabinetto può essere coadiuvato da uno o due Vice Capi di Gabinetto, nominati ai sensi dell’articolo 4, comma 10.

Art. 6
Ufficio Legislativo

1. L’Ufficio Legislativo provvede allo studio e alla definizione dell’attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l’attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa dell’Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attività culturali e la formazione delle relative leggi di recepimento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura l’istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli Uffici di diretta collaborazione e del Segretario generale, nonché, limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali centrali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le autorità amministrative indipendenti, con l’Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovraintende il contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.

Art. 7
Ufficio Stampa

1. L’Ufficio Stampa tiene i rapporti con la stampa e cura la comunicazione pubblica del Ministro. Cura, in particolare, i rapporti con le emittenti radiotelevisive italiane ed estere per promuovere lo sviluppo della cultura, anche mediante progetti specifici di comunicazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e delle attività di tutela e valorizzazione; a tal fine si raccorda con il Segretariato generale.

Art. 8
Ulteriori Uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della Segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

2. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assiste il Ministro in campo internazionale e europeo, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell’Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l’Ufficio Legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. Il Consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.

Art. 9
Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle Segreterie e i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari.

2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unità, delle quali non più di tre estranee all’amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

Art. 10
Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Presso il Ministero è istituito l’Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato: «Organismo», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio.

2. L’Organismo è costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. Al Presidente e, in caso di composizione collegiale, agli altri componenti dell’Organismo è corrisposto l’emolumento di cui all’articolo 4, comma 5, lettera e), determinato dal Ministro all’atto della nomina.

4. Presso l’Organismo opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, prevista dall’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni. Alla struttura di cui al precedente periodo sono assegnate, nei limiti previsti dall’articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le risorse finanziarie necessarie all’esercizio delle relative funzioni e un contingente di tre unità di personale, nell’ambito del contingente di cui all’articolo 4, comma 3, incluso un dirigente di livello non generale in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche, nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell’Organismo.

5. L’Organismo indipendente della valutazione della performance costituisce centro di costo del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro».

Note all’art. 10:

– Si riporta il testo degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:

«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). – 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.

2. L’Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì , le attività di controllo strategico di cui all’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all’organo di indirizzo politico-amministrativo.

2-bis. L’Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l’Organismo in forma monocratica.

2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.

3. 

4. L’Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso , anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all’art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all’art. 9, comma 1, lettera d), nonché dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all’art. 7, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall’amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all’art. 7.

4-ter. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l’Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell’amministrazione, utili all’espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L’Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell’amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all’interno dell’amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all’espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell’amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l’Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

5. 

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7. 

8. I componenti dell’Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l’Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all’esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.

Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV). – 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. La nomina dell’organismo indipendente di valutazione è effettuata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all’elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.

3. La durata dell’incarico di componente dell’Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.

4. L’iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai sensi del comma 1.

5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.

6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall’art. 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l’inosservanza delle predette disposizioni.».

Art. 11
Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

1. Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.

2. Con decreto da adottarsi ai sensi dell’articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, ne è definito l’organico, fermo restando il disposto dell’articolo 827 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro».

Note all’art. 11:

– Si riporta il testo dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250:

«Art. 3 (Il Ministro). – (Omissis).

4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto 5 marzo 1992 del Ministro per i beni culturali e ambientali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresì il servizio di controllo interno.».

– Si riporta il testo dell’art. 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79:

«Art. 11 (Attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza). – 1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l’istituzione, nonché le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell’interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unità e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.».

– Si riporta il testo dell’art. 827 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.:

«Art. 827 (Contingente per la tutela del patrimonio culturale). – 1. è costituito un contingente di personale dell’Arma dei carabinieri, per un totale di 128 unità, da collocare in soprannumero rispetto all’organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente è così determinato:

a) generali di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 2;
d) ufficiali inferiori: 21;
e) ispettori: 22;
f) sovrintendenti: 28;
g) appuntati e carabinieri: 53.

2. Le disponibilità di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.».

Capo III
Amministrazione centrale

Art. 12
Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, il coordinamento e l’unità dell’azione amministrativa, elabora le direttive, gli indirizzi e le strategie concernenti l’attività complessiva del Ministero, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila su efficienza e rendimento degli stessi e riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della propria attività. Il Segretario generale coordina le direzioni generali centrali e gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero ed è responsabile nei confronti del Ministro dell’attività di coordinamento e della puntuale realizzazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario generale esercita poteri di direzione, indirizzo e coordinamento e controllo sui segretari distrettuali del Ministero per i beni e le attività culturali con riferimento alle loro funzioni ispettive e di coordinamento, ferme restando le competenze attribuite alla Direzione generale Organizzazione e alla Direzione generale Contratti e concessioni.

2. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:

a) esercita il coordinamento dell’attività degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche con modalità telematiche o informatiche, dei direttori generali centrali per l’esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze; può convocare i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero; la conferenza dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici e dei segretari distrettuali è in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell’elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera i);
b) coordina le attività delle direzioni generali centrali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all’articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
c) assicura la risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza tra i direttori generali centrali e i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero; in caso di inerzia o ritardo, anche nell’avvio di procedimenti d’ufficio, da parte dei direttori generali centrali o dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero, ne sollecita l’attività e propone al Ministro la nomina, tra i dirigenti generali del Ministero, del titolare del potere sostitutivo;
d) concorda con i direttori generali competenti le determinazioni di carattere intersettoriale che esorbitino la competenza territoriale dei segretari distrettuali;
e) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;
f) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, nonché gli interventi conseguenti a emergenze di carattere nazionale e internazionale, in collaborazione con le altre Istituzioni competenti;
g) raccoglie, coordina e analizza i fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero; cura i rapporti con l’Agenzia del demanio, fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 15, comma 2, lettera a), e 16, comma 2, lettera b);
h) coordina la predisposizione delle relazioni ai sensi di legge alle Istituzioni ed agli Organismi sovranazionali e al Parlamento, anche ai sensi dell’articolo 84 del Codice; raccoglie e coordina i dati forniti dalle direzioni generali centrali per l’espletamento dell’attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
i) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all’approvazione del Ministro, anche sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera a);
l) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e i segretari distrettuali, ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
m) coordina le attività di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazione dei fondi europei diretti e indiretti, anche svolgendo, ove richiesto e comunque nel rispetto della normativa europea in materia, le funzioni proprie della autorità di gestione dei programmi europei; coordina i rapporti con l’Unesco e promuove l’iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale, sulla base dell’attività istruttoria compiuta dalle competenti direzioni generali;
n) coordina il Nucleo ispettivo e il programma annuale dell’attività ispettiva, sulla base degli indirizzi e delle determinazioni del Ministro;
o) cura l’elaborazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, sulla base delle proposte e delle istruttorie curate dalle direzioni generali centrali competenti, dagli istituti di cui all’articolo 29 e dai segretariati distrettuali, del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», di cui articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; entro il 15 marzo di ciascun anno predispone una relazione concernente gli interventi del Piano strategico già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell’anno precedente e non ancora conclusi;
p) coordina l’istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al CIPE;
q) coordina le attività per la realizzazione di interventi sul territorio di particolare complessità e rilievo strategico, in attuazione delle direttive del Ministro;
r) assicura, in raccordo con l’Ufficio Stampa e con la Direzione generale Organizzazione, l’attività di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero;
s) si raccorda con la Direzione generale Organizzazione per l’allocazione delle risorse umane e la mobilità delle medesime tra le diverse direzioni ed uffici, sia centrali sia periferici, anche su proposta dei relativi direttori;
t) assicura l’adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione, nonché di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni; in particolare, per garantire la trasparenza e la pubblicità delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, assicura che tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice siano pubblicati nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell’organo che ha adottato l’atto;
u) svolge i compiti di autorità centrale prevista dall’articolo 4 della direttiva 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;
v) provvede all’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi di competenza del Ministro e, d’intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza sull’Istituto per il credito sportivo, limitatamente agli interventi in materia di beni e attività culturali;
z) assicura il coordinamento delle politiche dei prestiti all’estero dei beni culturali, in attuazione delle direttive del Ministro;

aa) assicura il coordinamento in materia di politiche del turismo con il competente Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
bb) assicura il coordinamento delle politiche in materia di comunicazione e informazione istituzionale, anche attraverso il sito web del Ministero e in raccordo con l’Ufficio Stampa;

3. Presso il Segretariato generale operano la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi Unesco e per i sistemi turistici locali di cui all’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, il Nucleo di valutazione degli atti dell’Unione europea di cui all’articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

5. Il Segretariato generale si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nei Segretariati distrettuali del Ministero per i beni e le attività culturali, uffici dirigenziali di livello non generale periferici, individuati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

6. Presso il Segretariato generale opera un Nucleo ispettivo cui sono assegnati cinque dirigenti di livello non generale, di cui un coordinatore, con funzioni ispettive, competenti anche, in via esclusiva, allo svolgimento di compiti ispettivi sulle attività dei Segretariati distrettuali. I predetti dirigenti non possono svolgere, in nessun caso, attività di gestione amministrativa.

7. Presso il Segretariato generale operano con funzioni di supporto al Segretario generale i seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

a) l’Unità per la programmazione, l’innovazione e la digitalizzazione dei processi, che svolge compiti in materia di programmazione strategica, innovazione e digitalizzazione dei processi, e in particolare:
1) cura il coordinamento dei sistemi informativi del Ministero; promuove e coordina la ricognizione storica e la digitalizzazione, ad opera delle direzioni generali, ciascuna nel proprio ambito di competenza, dell’attività amministrativa posta in essere dallo Stato nella tutela del patrimonio culturale; promuove e coordina la digitalizzazione, ad opera delle direzioni generali, del patrimonio culturale nazionale;
2) svolge i compiti previsti dall’articolo 17 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

b) l’Unità per la sicurezza del patrimonio culturale e la gestione delle emergenze, che assicura il coordinamento e l’attuazione di tutte le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti; da tale Unità dipendono gli Uffici speciali eventualmente istituiti ai sensi dell’articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

8. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 7 costituiscono centri di costo del centro di responsabilità amministrativa del Segretariato generale.

Note all’art. 12:

– Si riporta il testo degli articoli 19, comma 3, e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). – (Omissis).

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.».

«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali). 

– 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell’ambito di quanto stabilito dall’art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

(Omissis).

b) curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;».

– Si riporta il testo all’art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.:

«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

a) “Programmazione negoziata”, come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;
b) “Intesa istituzionale di programma”, come tale intendendosi l’accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d’interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 ;
c) “Accordo di programma quadro”, come tale intendendosi l’accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L’accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell’attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l’attuazione dell’accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all’accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L’accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell’accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell’accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall’articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) “Patto territoriale”, come tale intendendosi l’accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all’attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e);
f).».

– Si riporta il testo all’art. 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:

«Art. 84 (Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale). – 1. Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate dall’Italia per assicurare l’esecuzione del regolamento CE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.

2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, una relazione sull’attuazione del presente Capo nonché sull’attuazione della direttiva UE e del regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri.

3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull’applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la

relazione sull’applicazione della direttiva UE per la Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento.».

– Per l’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all’art. 2.

– Si riporta il testo dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125 e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175:

«Art. 7 (Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali). – 1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”, ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l’attuazione degli interventi del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell’anno precedente e non ancora conclusi.».

– Per il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si vedano le note alle premesse.
– Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
– Si riporta il testo dell’art. 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2006, n. 58:

«Art. 5 (Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici locali). – 1. La Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, oltre a esercitare le funzioni previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti ai siti e agli elementi italiani UNESCO e si esprime ai sensi dell’art. 4, comma 2, secondo periodo, della presente legge.

2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 esercitano le loro funzioni nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione.

3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno tre rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al comma 1.».

– Si riporta il testo dell’art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:

«Art. 20 (Nuclei di valutazione degli atti dell’Unione europea). – 1. Al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell’Italia alla formazione del diritto dell’Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell’ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l’istituzione di nuove strutture organizzative, uno o più nuclei di valutazione degli atti dell’Unione europea.

2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge.

3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.».

– Per l’art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all’art. 4.
– Per l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
– Si riporta il testo degli articoli 4, commi 4 e 4-bis, e 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:

«Art. 4 (Disposizioni sull’organizzazione). – (Omissis).

4. All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».

«Art. 54 (Ordinamento). – (Omissis).

2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d’emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall’evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

– Si riporta il testo dell’art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:

«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale). – 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida . A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione e quello di cui all’art. 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all’art. 16, comma 1, lettera b).

1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.

1-ter. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all’organo di vertice politico.

1-quater. è istituito presso l’AgID l’ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell’AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un’apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.

1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.

1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l’ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell’ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell’ente.

1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.».

Art. 13
Direzione generale «Educazione e ricerca»

1. La Direzione generale Educazione e ricerca svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) approva, con cadenza triennale, sentita la Direzione generale Organizzazione, un piano delle attività formative, di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero;
b) autorizza e valuta, sentite le Direzioni generali centrali competenti, le attività formative e di ricerca svolte dalle strutture centrali e periferiche del Ministero. A tal fine, predispone e aggiorna la struttura delle attività di formazione e ricerca del Ministero; indica gli obiettivi formativi; ne rileva il fabbisogno finanziario e di risorse; ne stabilisce i criteri di valutazione;
c) alloca risorse e stabilisce premialità, sentito il Segretario generale e d’intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, in relazione alle attività di educazione, formazione e di ricerca svolte dagli uffici centrali e periferici del Ministero;
d) promuove e organizza periodici corsi di formazione per il personale del Ministero; cura, d’intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l’aggiornamento professionale del personale del Ministero, e a tale fine: coordina le attività di formazione; definisce i piani di formazione, sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero tramite appositi prospetti informativi; pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione e valuta l’efficacia degli interventi formativi; cura i rapporti con le università e con enti e organismi di formazione; gestisce la banca dati della formazione;
e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini e di altri percorsi formativi promossi dagli Istituti centrali e dalle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato, nonché da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero;
f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attività formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero;
g) collabora con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e altri enti di ricerca italiani o esteri alle attività di coordinamento dei programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di attività del Ministero; stipula accordi con le regioni al fine di promuovere percorsi formativi congiunti;
h) promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; favorisce e promuove la partecipazione, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l’accesso a fondi europei e internazionali;
i) predispone annualmente, su parere del Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l’educazione al patrimonio culturale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio stesso e della sua funzione civile; il piano è attuato anche mediante apposite convenzioni con le regioni, gli enti locali, le università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;
l) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell’articolo 17 del Codice;
m) predispone annualmente un rapporto sull’attuazione dell’articolo 9 della Costituzione;
n) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità;
o) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realtà territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d’intesa con il Segretariato generale, le direzioni generali competenti e gli uffici cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali; le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;
p) coordina, raccordandosi con la Direzione generale Archivi, l’attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;
q) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;
r) collabora con gli Istituti di cultura italiani all’estero al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della Nazione;
s) cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice, nonché degli elenchi di cui all’articolo 9-bis del Codice; cura altresì i procedimenti relativi all’accreditamento degli istituti di formazione dei restauratori;
t) cura, raccordandosi con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, la tenuta e il funzionamento dell’elenco, disciplinato dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 marzo 2009, n. 60, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;
u) redige e cura l’aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;
v) coordina le attività di studio e di ricerca attraverso un apposito ufficio studi;
z) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Scuola dei beni e delle attività culturali e su ogni altro soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l’ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.

3. La Direzione generale Educazione e ricerca svolge le funzioni di coordinamento e indirizzo e di vigilanza sull’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, sull’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, sull’Opificio delle pietre dure, sull’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull’Istituto centrale per la grafica. Limitatamente ai profili contabili e finanziari ai fini dell’approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, la vigilanza è svolta d’intesa con la Direzione generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresì , d’intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti.

4. La Direzione generale Educazione e ricerca costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l’attuazione dei piani gestionali di competenza.

5. La Direzione generale Educazione e ricerca si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, compresi l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, l’Opificio delle pietre dure, l’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e l’Istituto centrale per la grafica, individuati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Note all’art. 13:

– Si riporta il testo degli articoli 9-bis,17, 29, 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:

«Art. 9-bis (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali). – 1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all’attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.».

«Art. 17 (Catalogazione). – 1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.

2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.

4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.

5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione.

6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell’art. 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.».

«Art. 29 (Conservazione). – 1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale.

5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro.

9. L’insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.

9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell’esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l’insegnamento del restauro. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

«Art. 182 (Disposizioni transitorie). – 1. In via transitoria, agli effetti indicati all’art. 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell’allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell’ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero medesimo, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell’art. 29, commi 7, 8 e 9.

1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell’allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l’espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell’art. 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell’allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell’allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell’allegato B spetta per l’attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014.

1-quater. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell’allegato B:

a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l’attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell’allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;
b) è riconosciuta soltanto l’attività di restauro effettivamente svolta dall’interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell’ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell’ambito della procedura di selezione pubblica;
c) l’attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell’affidamento dell’appalto, in corso d’opera o al momento della conclusione dell’appalto, ivi compresi atti concernenti l’organizzazione ed i rapporti di lavoro dell’impresa appaltatrice;
d) la durata dell’attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.

1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all’art. 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all’art. 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell’allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-sexies. Nelle more dell’attuazione dell’art. 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);
c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;
f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell’ambito della procedura di selezione pubblica. L’attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-septies. Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.

1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero medesimo, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell’allegato B consentono l’iscrizione nell’elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell’allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell’allegato B consentono l’iscrizione nell’elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell’inquadramento. L’esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell’allegato B consente l’iscrizione nell’elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni.

2. In deroga a quanto previsto dall’art. 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione “Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale” è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l’Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto definisce l’ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all’art. 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell’art. 117, quinto comma, della Costituzione.

3-bis. In deroga al divieto di cui all’art. 146, comma 4, secondo periodo sono conclusi dall’autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell’intervento. In tale ultimo caso l’autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall’art. 167, comma 5.

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell’art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all’art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.

3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’art. 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all’art. 167, comma 5.».

– Si riporta il testo degli articoli 9, 118, 119 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.:

«Art. 9. – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.».

«Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

«Art. 119. – I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio.

È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».

– Si riporta il testo dell’art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.:

«Art. 25 (Verifica preventiva dell’interesse archeologico). – 1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all’applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell’approvazione, copia del progetto di fattibilità dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

2. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’art. 216, comma 7.

3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell’intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni.

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalità anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse.

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui all’art. 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

6. Ove il soprintendente non richieda l’attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l’esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi previsti compresa la facoltà di prescrivere l’esecuzione, a spese del committente dell’opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall’art. 28, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all’art. 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.

8. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si articola in fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell’indagine archeologica. L’esecuzione della fase successiva dell’indagine è subordinata all’emersione di elementi archeologicamente significativi all’esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:

a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area interessata dai lavori.

9. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all’estensione dell’area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l’esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in sito.

10. Per l’esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell’ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento può motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.

11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell’interesse

archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico nell’area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell’area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

12. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera.

14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. Nell’accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell’entità dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi e i contenuti del procedimento. L’accordo disciplina, altresì , le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell’indagine, mediante l’informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull’economia o sull’occupazione, già inseriti nel programma triennale di cui all’art. 21, possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati nell’accordo di cui al comma 14.

16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente articolo.».

– Per il testo dell’art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all’art. 4.
– Per il testo art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
– Per il testo dell’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all’art. 12.

Art. 14
Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»

1. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio. Con riferimento alle funzioni di tutela svolte dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, ivi inclusa la Soprintendenza speciale di cui all’articolo 29, comma 2, lettera a), la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, anche attraverso l’adozione di provvedimenti di autotutela, e, in caso di necessità, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione.

2. In particolare, il direttore generale:

a) esprime il parere, per i settori di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari distrettuali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;
b) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;
c) adotta, anche su proposta della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e seguenti, e 141-bis, del Codice; richiede alle commissioni di cui all’articolo 137 del Codice, anche su proposta della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio competente, l’adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 138 del Codice;
d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;
e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l’esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell’articolo 89 del Codice;
f) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall’articolo 92 del Codice;
g) esprime la volontà del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico, architettonico, storico, artistico e demoetnoantropologico;
h) adotta atti di indirizzo generale, ai fini della tutela, in riferimento ai provvedimenti di concessione in uso di beni culturali;
i) adotta, previa istruttoria della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, e ad eccezione dei casi di cui agli articoli 34, comma 2, lettera l) e 35, comma 4, lettera h), i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni di cui all’articolo 48, comma 3, del Codice, previa verifica dell’adozione da parte del richiedente delle misure necessarie per garantire l’integrità dei beni richiesti in prestito;
l) adotta, anche su proposta della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all’esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice, nonché i provvedimenti di acquisto a trattativa privata di cose o beni culturali secondo le modalità di cui all’articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
m) autorizza, previa istruttoria della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l’autorizzazione è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che informa contestualmente il direttore generale;
n) autorizza, previa istruttoria della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;
o) adotta i provvedimenti di competenza dell’amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del Codice;
p) propone al Ministro l’adozione o la modifica degli indirizzi di carattere generale a cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione, ai sensi dell’articolo 68, comma 4, del Codice;
q) adotta le determinazioni dell’amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi che interessino l’area di competenza di più Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
r) istruisce i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;
s) stipula, su proposta delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio competenti, l’intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
t) formula la proposta, sentite le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio competenti, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese e dell’accordo di cui all’articolo 143, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, del Codice;
u) predispone la proposta per l’approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
v) fornisce agli uffici periferici del Ministero, per le materie di competenza, la consulenza tecnico-scientifica e il supporto giuridico nelle attività e nei procedimenti amministrativi;
z) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

aa) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l’ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.

3. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio adotta i provvedimenti che rientrano nell’area di competenza di più Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio, ovvero ne delega l’adozione ad una di esse. Ai fini dell’attività istruttoria relativa ai procedimenti che rientrano nell’area di competenza di più Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio, il Direttore generale può incaricare un Soprintendente di svolgere le attività di coordinamento e di raccordo tra le soprintendenze coinvolte.

4. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza, unitamente alla Direzione generale Educazione e ricerca e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sulla Scuola archeologica italiana in Atene. Limitatamente ai profili contabili e finanziari, la vigilanza è svolta d’intesa con la Direzione generale Bilancio. Presso la Direzione generale operano l’Istituto centrale per l’archeologia e l’Istituto centrale per la demoetnoantropologia, uffici non aventi qualifica dirigenziale, e il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78.

5. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi

dell’articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l’attuazione dei piani gestionali di competenza.

6. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nelle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio e negli Uffici di esportazione, uffici dirigenziali di livello non generale periferici, individuati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successive modificazioni.

Note all’art. 14:

– Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 16, 45, 47, 48, 55, 56, 57-bis, 58, 60, 68, 69, 70, 82, 89, 95, 96, 98, 128, 137, 138, 141-bis, 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:

«Art. 12 (Verifica dell’interesse culturale). – 1. Le cose indicate all’art. 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l’Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all’amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l’interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell’amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.

7. L’accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall’art. 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all’Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».

«Art. 13 (Dichiarazione dell’interesse culturale). – 1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’art. 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all’art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».

«Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione). – 1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all’art. 12 o la dichiarazione di cui all’art. 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.

2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l’atto impugnato.

5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».

«Art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta). – 1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.».

«Art. 47 (Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo). – 1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.».

«Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed esposizioni). – 1. è soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:

a) delle cose mobili indicate nell’art. 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell’art. 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all’art. 10, comma 3, lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all’art. 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie indicate all’art. 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all’art. 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).

2. Qualora l’autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.

3. L’autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all’adozione delle misure necessarie per garantirne l’integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio

dell’autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.

4. Il rilascio dell’autorizzazione è inoltre subordinato all’assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.

5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l’assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell’ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell’interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.».

«Art. 55 (Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale). – 1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell’art. 54, comma 1, non possono essere alienati senza l’autorizzazione del Ministero.

2. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:

a) dalla indicazione della destinazione d’uso in atto;
b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
c) dall’indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l’alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;
d) dall’indicazione della destinazione d’uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso.

3. L’autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:

a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso;
c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta.

3-bis. L’autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d’uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d’uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.

3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene.

3-quater. Qualora l’alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l’autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b).

3-quinquies. L’autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo.

3-sexies. L’esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 21, commi 4 e 5.».

«Art. 55-bis (Clausola risolutiva). – 1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione di cui all’art. 55 sono riportate nell’atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell’art. 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

2. Il soprintendente, qualora verifichi l’inadempimento, da parte dell’acquirente, dell’obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l’esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell’atto di alienazione.».

«Art. 56 (Altre alienazioni soggette ad autorizzazione). – 1. è altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:

a) l’alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1;

b) l’alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

2. L’autorizzazione è richiesta inoltre:

a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie;
b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.

3. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all’art. 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l’autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.

4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l’autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall’alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione.

4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l’autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi.

4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione sono riportate nell’atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

4-quater. L’esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 21, commi 4 e 5.

4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l’alienazione dei beni culturali ivi indicati.

4-sexies. Non è soggetta ad autorizzazione l’alienazione delle cose indicate all’art. 54, comma 2, lettera a), secondo periodo.

4-septies. Rimane ferma l’inalienabilità disposta dall’art. 54, comma 1, lettera d-ter).».

«Art. 57-bis (Procedure di trasferimento di immobili pubblici). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l’alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.

2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione sono riportate nell’atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L’inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.».

«Art. 58 (Autorizzazione alla permuta). – 1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l’arricchimento delle pubbliche raccolte.».

«Art. 60 (Acquisto in via di prelazione). – 1. Il Ministero o, nel caso previsto dall’art. 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento.

2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico

corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.

3. Ove l’alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall’alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l’incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall’alienante.

4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.».

«Art. 68 (Attestato di libera circolazione).

– 1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell’art. 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di essi, il valore venale, al fine di ottenere l’attestato di libera circolazione.

2. L’ufficio di esportazione, entro tre giorni dall’avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l’uscita definitiva.

3. L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l’attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all’interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa.

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell’art. 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo.

5. L’attestato di libera circolazione ha validità quinquennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d’ufficio; un secondo è consegnato all’interessato e deve accompagnare la circolazione dell’oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

6. Il diniego comporta l’avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell’art. 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all’interessato gli elementi di cui all’art. 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l’ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.».

«Art. 69 (Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato). – 1. Avverso il diniego dell’attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.

2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma le cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui all’art. 14, comma 4.

4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all’ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.

5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».

«Art. 70 (Acquisto coattivo). – 1. Entro il termine indicato all’art. 68, comma 3, l’ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell’attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero l’acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l’attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all’interessato, al quale dichiara altresì che l’oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l’ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell’attestato è prorogato di sessanta giorni.

2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all’interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l’interessato può rinunciare all’uscita dell’oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.

3. Qualora il Ministero non intenda procedere all’acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l’ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all’art. 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all’interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.».

«Art. 82 (Azione di restituzione a favore dell’Italia). – 1. L’azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell’Unione europea in cui si trova il bene culturale.

2. Il Ministero si avvale dell’assistenza dell’Avvocatura generale dello Stato.».

«Art. 89 (Concessione di ricerca). – 1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l’esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell’art. 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell’atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.

3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell’esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.

4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l’importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.

5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l’ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.».

«Art. 96 (Espropriazione per fini strumentali). – 1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso.».

«Art. 98 (Dichiarazione di pubblica utilità). – 1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell’art. 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.

2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.».

«Art. 128 (Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente). – 1. I beni culturali di cui all’art. 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all’art. 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.

2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell’art. 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d’ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.

4. Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d’ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 16.».

«Art. 138 (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico). – 1. Le commissioni di cui all’art. 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l’iniziativa e propongono alla regione l’adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all’atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l’ente pubblico territoriale che ha assunto l’iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. è fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’art. 136.».

«Art. 141-bis (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico). – 1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all’art. 140, comma 2.

2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.

3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.».

«Art. 143 (Piano paesaggistico). – 1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’art. 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’art. 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’art. 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’art. 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’art. 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell’art. 135, comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’art. 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’art. 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall’art. 146, comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’art. 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 146.

5. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’art. 145, commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l’accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di

aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.».

– Si riporta il testo dell’art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1913, n. 130:

«Art. 21. – A prescindere da quanto è particolarmente stabilito per gli enti morali, e per gli acquisti delle quote di oggetti scavati spettanti a privati o di cose presentate per la esportazione, chiunque intenda di offrire in vendita allo Stato cosa di sua proprietà dovrà rivolgere domanda al Ministero della pubblica istruzione, a mezzo della competente sovrintendenza.

Il sovrintendente, salvo il caso in cui intenda di avvalersi della facoltà di cui alla prima parte dell’articolo successivo, trasmetterà al Ministero la domanda, accompagnandola del suo parere.».

– Per l’articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all’art. 4.

– Per l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.

– Per l’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all’art. 12.

Art. 15
Direzione generale «Archivi»

1. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con riferimento all’attività di tutela esercitata in materia di archivi dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, dall’Archivio centrale dello Stato, dall’Istituto centrale per gli archivi, dagli Archivi di Stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, anche attraverso l’adozione di provvedimenti di autotutela, e, in caso di necessità, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione.

2. In particolare, la Direzione generale:

a) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati agli archivi, al fine del miglioramento dell’efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l’Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell’attività degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell’ambito dello stesso territorio;
b) propone, ai fini dell’istruttoria per il settore di competenza, gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni degli archivi di Stato e tenendo conto altresì dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio;
c) autorizza gli interventi previsti dall’articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela;
d) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Codice; autorizza, altresì , l’uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale ai sensi dell’articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
e) predispone linee guida e direttive per la formazione degli archivi correnti e collabora, ai sensi degli articoli 23-ter e 43, comma 4, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con le amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e dei requisiti funzionali in materia di formazione e conservazione di documenti digitali della pubblica amministrazione;
f) elabora, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche;
g) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, elaborazione scientifica e conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore e coordina altresì le relazioni con le amministrazioni archivistiche estere;
h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell’amministrazione statale;
i) concede contributi per interventi su archivi vigilati;
l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell’interno per l’individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;
m) propone al Ministro l’adozione o la modifica degli indirizzi di carattere generale a cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione, ai sensi dell’articolo 68, comma 4 del Codice;
n) esprime la volontà del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;
o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;
p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all’esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, secondo le modalità di cui all’articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
r) adotta i provvedimenti di competenza dell’amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82, del Codice;
s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;
t) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni archivistici, anche con riferimento alla scelta delle relative forme di gestione e, con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, individua gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati;
u) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nonché, con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, degli accordi di valorizzazione di cui all’articolo 112 del Codice;
v) stipula, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, gli accordi culturali di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice finalizzati alla realizzazione di mostre o esposizioni di beni archivistici, e ne cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato;
z) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l’ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.

3. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sull’Archivio centrale dello Stato e sull’Istituto centrale per gli archivi. Limitatamente ai profili contabili e finanziari ai fini dell’approvazione, su parere conforme della

Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, la vigilanza è svolta d’intesa con la Direzione generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresì, d’intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti.

4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all’attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l’applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. A tal fine, la Direzione generale si raccorda con il Segretariato generale e la Direzione generale Organizzazione.

5. La Direzione generale Archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l’attuazione dei piani gestionali di competenza.

6. La Direzione generale Archivi si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi l’Archivio centrale dello Stato e l’Istituto centrale per gli archivi, nonché nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e negli Archivi di Stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale, individuati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Note all’art. 15:

– Si riporta il testo degli articoli 21, 65, 66, 67, 71, 76, 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:

«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). – 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; (54)
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’art. 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l’eccezione prevista all’art. 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’art. 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’art. 13.

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l’obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all’art. 18.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d’uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all’art. 20, comma 1.

5. L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.».

«Art. 65 (Uscita definitiva). – 1. è vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell’art. 10, commi 1, 2 e 3.

2. è vietata altresì l’uscita:

a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all’art. 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall’art. 12;
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all’art. 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall’uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all’appartenenza dei beni medesimi.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica:

a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all’art. 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.

4. Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita:

a) delle cose di cui all’art. 11, comma 1, lettera d);
b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1.

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l’interessato ha l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l’autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all’art. 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all’art. 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. ».

«Art. 66 (Uscita temporanea per manifestazioni). – 1. Può essere autorizzata l’uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell’art. 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l’integrità e la sicurezza.

2. Non possono comunque uscire:

a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica. ».

«Art. 67 (Altri casi di uscita temporanea). – 1. Le cose e i beni culturali indicati nell’art. 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:

a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all’estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;
b) costituiscano l’arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all’estero;
c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all’estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta.

2. Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’art. 13. ».

«Art. 71 (Attestato di circolazione temporanea). – 1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all’estero, al fine di ottenere l’attestato di circolazione temporanea.

2. L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l’attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all’interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall’art. 69.

3. Qualora per l’uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l’interesse indicato dall’art. 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all’interessato, ai fini dell’avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all’art. 14, comma 2, e l’oggetto è sottoposto alle misure di cui all’art. 14, comma 4.

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall’art. 66 e dall’art. 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell’attestato è subordinato all’autorizzazione di cui all’art. 48.

5. L’attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell’interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.

6. Il rilascio dell’attestato è sempre subordinato all’assicurazione dei beni da parte dell’interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all’estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all’estero o da organismi sovranazionali, l’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 48, comma 5.

7. Per i beni culturali di cui all’art. 65, comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3, l’uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell’attestato. La cauzione è incamerata dall’amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall’obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall’art. 67, comma 1. ».

«Art. 76 (Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell’Unione europea). – 1. L’autorità centrale prevista dall’art. 4 della direttiva UE è, per l’Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell’Unione europea, il Ministero:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all’art. 75, purché tali operazioni vengano effettuate entro sei mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;
f) favorisce l’amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l’effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

2-bis. L’autorità centrale, al fine di cooperare e consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo del sistema d’informazione del mercato interno, di seguito «IMI», stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali. ».

«Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica). – 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all’art. 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d’intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l’elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.

6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.

8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l’intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

– Per gli articoli 16, 48, 60, 68, 82, 95, 98, 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 14.

– Si riporta il testo degli articoli 23-ter, 43, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:

«Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici). – 1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia.

2. 

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle Linee guida; in tale caso l’obbligo di conservazione dell’originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. 

5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis. ».

«Art. 43 (Conservazione ed esibizione dei documenti). – (Omissis).

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

– Per l’art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, si vedano le note all’art. 14.
– Per l’art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all’art. 4.
– Per l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
– Per l’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all’art. 12.

Art. 16
Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali»

1. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali svolge funzioni e compiti relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura, alla proprietà intellettuale e al diritto d’autore. Svolge altresì le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni librari avvalendosi delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, nei cui confronti esercita, limitatamente a tale ambito, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, anche attraverso l’adozione di provvedimenti di autotutela, e, in caso di necessità, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione.

2. In particolare, il direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, anche sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio;
b) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati alle biblioteche, al fine del miglioramento dell’efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l’Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli bibliotecari per il coordinamento dell’attività degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell’ambito dello stesso territorio;
c) autorizza, ai sensi dell’articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela;
d) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela per mostre o esposizioni ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Codice; autorizza, altresì , l’uscita temporanea dei medesimi beni per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale ai sensi dell’articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
e) elabora, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;
f) propone al Ministro l’adozione o la modifica degli indirizzi di carattere generale a cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione, ai sensi dell’articolo 68, comma 4, del Codice;
g) esprime la volontà del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;
h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;
i) incentiva l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
m) promuove il libro e la lettura e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi, anche attraverso accordi con le scuole di ogni ordine e grado e con organismi ed enti specializzati, avvalendosi della collaborazione del Centro per il libro e la lettura;
n) adotta i provvedimenti di concessione di contributi, ivi inclusi quelli previsti dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534, provvedendo alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, nonché alle ispezioni e ai controlli sui soggetti beneficiari;
o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione, di acquisto all’esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell’articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
q) adotta i provvedimenti di competenza dell’amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82, del Codice;
r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;
s) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni librari, anche con riferimento alla scelta delle relative forme di gestione e, con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, individua gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati;
t) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nonché, con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, degli accordi di valorizzazione di cui all’articolo 112 del Codice;
u) stipula, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, gli accordi culturali di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice finalizzati alla realizzazione di mostre o esposizioni di beni librari, e ne cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato;
v) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l’ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.

3. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d’autore ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, nonché di indirizzo e, d’intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.

4. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sull’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sull’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Limitatamente ai profili contabili e finanziari ai fini dell’approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, la vigilanza è svolta d’intesa con la Direzione generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresì , d’intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti.

5. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l’attuazione dei piani gestionali di competenza.

6. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali si

articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale, e nelle biblioteche di cui all’articolo 38, individuati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Note all’art. 16:

– Per gli articoli 16, 48, 60, 68, 82, 95, 98, 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 14.
– Per gli articoli 21, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 15.
– La legge 17 ottobre 1996, n. 534, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248.
– Per l’art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, si vedano le note all’art. 14.
– Per l’art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si vedano le note all’art. 12.

– Si riporta il testo dell’art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2005, n. 146:

«Art. 2 (Coordinamento delle politiche in materia di diritto d’autore). – 1. Al fine di consentire l’efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all’articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali previsti dall’art. 6, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. All’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: “con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”.

3. All’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: “il Ministro per i beni e le attività culturali esercita” sono inserite le seguenti: “congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri”.

3-bis. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

– Si riporta il testo dell’art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205, S.O.:

«Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali). – 1. Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:

a) turismo al Ministero dell’industria, commercio e artigianato;
b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all’art. 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all’art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;
e) diritto d’autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell’ambito dell’attività del Dipartimento per l’informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall’art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l’assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.

3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell’interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.

3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell’ambito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell’ambito della percentuale di cui all’art. 9-bis, comma 3.

3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell’interno.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all’art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell’ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall’Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all’Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sono affidate al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie.

6-bis. Il Comitato per l’emersione del lavoro non regolare di cui all’articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’articolo 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.

6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell’articolo 17della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell’articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonché quelle umane comunque in servizio.

6-quater. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.

6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono abrogati il comma 19 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell’articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.

7. 

8. 

9. 

10. La collocazione e l’organizzazione dell’Ufficio di supporto alla Cancelleria dell’Ordine al merito della Repubblica e dell’Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d’intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.

11-bis. Salva l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell’ambito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell’articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri nell’ambito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi dell’art. 7, alla quale è preposto un coordinatore nominato ai sensi dell’articolo 18 della citata legge n. 400 del 1988.

11-ter. La Presidenza può provvedere alla amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto, purché non siano di nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso società per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la società e la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica qualitativa delle prestazioni rese.

11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l’utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere distaccato presso la società.

11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel processo di attuazione di cui al comma 11-ter è assegnato alle altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente.».

– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2008, n. 21:

«Art. 1 (Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori). – 1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresì , la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell’ingegno diffuse attraverso reti telematiche.

2. L’attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attività dell’ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l’organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, la vigilanza sulla SIAE. L’attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.

4. Lo statuto della SIAE è adottato dall’assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa designazione da parte dell’assemblea della SIAE.

5. L’articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

– Per l’art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all’art. 4.
– Per l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
– Per l’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all’art. 12.

Art. 17
Direzione generale «Musei»

1. La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione. Sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le Direzioni territoriali delle reti museali. Svolge altresì funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 35. Con riferimento alle funzioni di valorizzazione svolte dalle Direzioni territoriali delle reti museali, dagli istituti e musei di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione.

2. In particolare, il direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari distrettuali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;
b) stipula, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, gli accordi culturali di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice finalizzati alla realizzazione di mostre o esposizioni, e ne cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato;
c) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell’articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;
d) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, anche con riferimento alla scelta delle relative forme di gestione e, con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, individua gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; assicura il coordinamento delle attività delle Direzioni territoriali delle reti museali con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati;
e) favorisce la partecipazione del Ministero ad associazioni, fondazioni, consorzi o società per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali;
f) cura, anche tramite le Direzioni territoriali delle reti museali, la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale e degli accordi con gli enti pubblici territoriali, nonché, con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, di ogni altro accordo di partenariato pubblico-privato;
g) cura la predisposizione e l’aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell’articolo 114 del Codice e provvede al monitoraggio e all’incremento della qualità degli inerenti servizi resi dall’amministrazione, ivi inclusi i servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero; predispone altresì linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall’International Council of Museums (ICOM), e ne verifica il rispetto da parte dei musei statali;
h) elabora, avvalendosi delle banche dati predisposte dalla Direzione generale Organizzazione, parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati;
i) assicura comunque, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all’articolo 6 e i criteri di cui all’articolo 116 del Codice;
l) adotta i provvedimenti di acquisto a trattativa privata di cui all’articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico;
m) delibera l’assunzione in Capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all’estero, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del Codice;
n) elabora linee guida in materia di orari di apertura, bigliettazione e politiche dei prezzi per l’accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali, anche in forma integrata, nell’ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice;
o) promuove, anche tramite convenzioni con regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione delle reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell’attività dei musei e dei luoghi della cultura nell’ambito dello stesso territorio; favorisce la costituzione, con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, di fondazioni museali aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati; individua altresì , secondo gli indirizzi e i criteri dettati dal Ministro e sentiti i direttori delle Direzioni territoriali delle reti museali, i musei e i luoghi della cultura da affidare in gestione indiretta a soggetti privati ai sensi dell’articolo 115 del Codice;
p) propone al Direttore generale Bilancio, sulla base dell’istruttoria elaborata sentiti i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero di cui all’articolo 29, gli interventi diretti al riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni;
q) dichiara, ai sensi dell’articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni culturali;
r) favorisce l’erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;
s) redige e pubblica un rapporto annuale sulla gestione dei servizi per il pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura;
t) elabora linee guida per lo svolgimento dell’attività di valorizzazione di competenza del Ministero, in conformità con i più elevati standard internazionali, nella gestione e nella comunicazione, nell’innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza e di pubblico godimento;
u) coordina l’elaborazione del progetto culturale di ciascun museo all’interno del sistema nazionale, in modo da garantire omogeneità e specificità di ogni museo, favorendo la loro funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;
v) elabora programmi pluriennali per la promozione del patrimonio culturale italiano all’estero e per la valorizzazione comune delle testimonianze del dialogo e degli scambi tra le culture artistiche italiana e straniere, favorendo in particolare la costituzione di reti museali integrate con musei e reti museali stranieri;
z) al fine di assicurare la valorizzazione dei beni culturali mobili dello Stato, sia esposti, sia custoditi nei depositi, può autorizzare, sulla base degli indirizzi del Ministro, d’ufficio o su richiesta dei direttori territoriali delle reti museali o dei direttori degli istituti e musei dotati di autonomia speciale interessati, l’assegnazione di beni culturali da un istituto o luogo della cultura statale a un altro, nel rispetto comunque di eventuali previsioni contrattuali riguardanti la destinazione dei beni;

aa) elabora indirizzi strategici e progetti relativi alla valorizzazione e alla promozione degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle comunità locali, anche in raccordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con le regioni;
bb) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l’ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero;
cc) individua, nell’ambito delle regioni nelle quali siano presenti più direzioni territoriali delle reti museali, quella incaricata a svolgere le funzioni da esercitare in modo unitario nel territorio regionale, in raccordo con le altre direzioni territoriali interessate.

3. La Direzione generale Musei esercita la vigilanza sui musei e gli istituti dotati di autonomia speciale di cui all’articolo 29, comma 2 lettera a) e comma 3. Limitatamente ai profili contabili e finanziari ai fini dell’approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, la vigilanza è esercitata d’intesa con la Direzione generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresì , d’intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti.

4. La Direzione generale Musei costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l’attuazione dei piani gestionali di competenza.

5. La Direzione generale Musei si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nelle Direzioni territoriali delle reti museali, uffici di livello dirigenziale non generale periferici, individuati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Note all’art. 17:

– Si riporta il testo degli articoli 6, 44, 102, 114, 115, 116 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:

«Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). – 1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale. ».

«Art. 44 (Comodato e deposito di beni culturali). – 1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.

2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all’altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.

3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.

4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 48, comma 5.

5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell’ente depositante. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito. ».

«Art. 102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica). – 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all’art. 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell’ambito e con le procedure dell’art. 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un’adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti. ».

«Art. 114 (Livelli di qualità della valorizzazione). – 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l’aggiornamento periodico.

2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.

3. I soggetti che, ai sensi dell’art. 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati. ».

«Art. 115 (Forme di gestione). – 1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.

3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell’art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all’art. 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all’art. 114.

5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell’art. 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l’altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all’art. 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono.
L’inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.

7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all’art. 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell’ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all’esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d’oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.

9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

«Art. 116 (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso). – 1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell’art. 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all’art. 112, comma 5.».

– Per l’art. 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 14.
– Per gli articoli 67 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 15.
– Per l’art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, si vedano le note all’art. 14.

– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2011, n. 74 e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2011, n. 122:

«Art. 2 (Potenziamento delle funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei). – (Omissis).

8. In deroga a quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l’equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l’assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità, o versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale, per i quali il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della loro riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.».

– Per l’art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all’art. 4.
– Per l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
– Per l’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all’art. 12.

Art. 18
Direzione generale «Creatività contemporanea e rigenerazione urbana»

1. La Direzione generale Creatività contemporanea e rigenerazione urbana svolge le funzioni e i compiti relativi alla promozione, al sostegno, alla valorizzazione della creatività contemporanea italiana. Sostiene l’arte contemporanea, la cultura architettonica e urbanistica, le arti applicate, ivi compresi il design e la moda. Promuove interventi di rigenerazione urbana.

2. In particolare, il direttore generale:

a) promuove i valori dell’arte e della cultura architettonica contemporanee e delle arti applicate;
b) promuove e sostiene la ricerca, i talenti e le eccellenze italiane nel campo dell’arte e dell’architettura, del design e della moda contemporanee italiane;
c) promuove la conoscenza dell’arte e della cultura architettura, del design e della moda contemporanee italiane all’estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e d’intesa con il medesimo;
d) promuove la creatività e la produzione nel settore dell’arte e dell’architettura contemporanea, del design, della moda, e ne diffonde la conoscenza, valorizzando, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti e creativi;
e) attiva e promuove sul territorio nazionale processi innovativi e partecipati finalizzati alla rigenerazione e allo sviluppo urbano attraverso la cultura, anche tramite accordi e convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
f) dichiara l’importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dell’articolo 37 del Codice;
g) vigila sulla realizzazione e svolge attività di censimento e catalogazione sulle opere d’arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni;
h) esprime la volontà del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione di opere d’arte contemporanea;
i) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell’articolo 37 del Codice;
l) promuove e partecipa alla realizzazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di inventariazione, catalogazione delle opere di arte e architettura contemporanee, del design e della moda e mappatura degli spazi urbani;
m) promuove, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza dell’arte contemporanea e della cultura architettonica e urbanistica, del design e della moda;
n) promuove la qualità del progetto e dell’opera architettonica e urbanistica; partecipa all’ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate allo svolgimento di attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
o) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;
p) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della

Direzione generale, per il quale l’ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.

3. La Direzione generale Creatività contemporanea e rigenerazione urbana costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l’attuazione dei piani gestionali di competenza.

4. La Direzione generale Creatività contemporanea e rigenerazione urbana si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrale, individuati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Note all’art. 18:

– Si riporta il testo dell’art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166:

«Art. 20. – Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Tuttavia nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata. Però, se all’opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni.».

– La legge 29 luglio 1949, n. 717 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1949, n. 237.

– Si riporta il testo dell’art. 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:

«Art. 37 (Contributo in conto interessi). – 1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.

2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato.

3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all’istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.

4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.».

– Per l’art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all’art. 4.
– Per l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
– Per l’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all’art. 12.

Art. 19
Direzione generale «Spettacolo»

1. La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali.

2. In particolare, il direttore generale:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
c) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore della produzione musicale e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l’Agenzia delle entrate;
d) esercita le funzioni di indirizzo e, d’intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, sulle fondazioni lirico-sinfoniche;
e) esprime alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà intellettuale e diritto d’autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE);
f) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l’ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.

3. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio superiore dello spettacolo e delle relative sezioni.

4. Presso la Direzione generale opera l’Osservatorio per lo spettacolo di cui all’articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni.

5. La Direzione generale Spettacolo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l’attuazione dei piani gestionali di competenza.

6. La Direzione generale Spettacolo si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Note all’art. 19:

– Si riporta il testo dell’art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104:

«Art. 5 (Osservatorio dello spettacolo). – è istituito, nell’ambito dell’ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l’osservatorio dello spettacolo con i compiti di:

a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all’andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all’estero;
b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all’estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;
c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo può avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.

Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell’osservatorio

dello spettacolo, nonché per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all’art. 1 della presente legge.».

– Per l’art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all’art. 4.
– Per l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
– Per l’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all’art. 12.

Art. 20
Direzione generale «Cinema e audiovisivo»

1. La Direzione generale Cinema e audiovisivo svolge le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero.

2. In particolare, il direttore generale:

a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all’estero, anche d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) ai sensi della Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, propone e attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a fornire alle industrie culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attività, dei beni e dei servizi culturali;
c) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d’essai dei film, nonché dell’eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;
d) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e degli enti e delle iniziative per la diffusione della cultura cinematografica;
e) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l’Agenzia delle entrate;
f) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
g) svolge le attività amministrative connesse alla verifica della classificazione dell’opera cinematografica ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203;
h) svolge le attribuzioni del Ministero in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in tale ambito, raccordandosi con la Direzione generale Educazione e ricerca, cura i rapporti con gli altri Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne la promozione della formazione, con le regioni e gli enti locali, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre istituzioni pubbliche e private;
i) svolge, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell’immagine internazionale, anche a fini turistici, dell’Italia attraverso il cinema e l’audiovisivo e, d’intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all’attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano;
l) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli, nell’ambito di propria competenza, sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
m) esercita le funzioni di indirizzo e, d’intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale;
n) esprime alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà intellettuale, diritto d’autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE);
o) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l’ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.

3. Il direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo.

4. La Direzione generale Cinema e audiovisivo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed è responsabile per l’attuazione dei piani gestionali di competenza.

5. La Direzione generale Cinema e audiovisivo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Note all’art. 20:

– Il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2017, n. 301.

– Si riporta il testo dell’art. 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:

«Art. 53 (Aree funzionali). – 1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all’attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull’Istituto del credito sportivo.».

– Per l’art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all’art. 4.
– Per l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
– Per l’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all’art. 12.

Art. 21
Direzione generale «Organizzazione»

1. La Direzione generale Organizzazione assicura la gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi comuni ed è competente in materia di stato giuridico del personale, di relazioni sindacali, di comunicazione interna, di concorsi, assunzioni, valutazioni, assegnazioni, mobilità, politiche per le pari opportunità e formazione continua del personale, gestione del contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari, spese di lite. Cura inoltre la qualità, la tempestività e l’affidabilità dei flussi informativi relativi alle attività del Ministero, mediante azioni quali la standardizzazione delle procedure e l’informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei flussi documentali.

2. Il direttore generale, in particolare:

a) elabora, mediante piani d’azione e progetti coordinati, una strategia unitaria per la modernizzazione dell’amministrazione attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l’attuazione;
b) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero, ferme restando le competenze della Direzione generale Contratti e concessioni;
c) elabora parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti ad assicurare la completezza, la trasparenza e il costante aggiornamento delle informazioni riguardanti l’organizzazione e l’attività del Ministero;
d) cura la gestione della rete locale intranet del Ministero, raccordandosi con le strutture centrali e periferiche;
e) attua le direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva ed emana gli indirizzi ai direttori generali centrali e periferici ai fini dell’applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati;
f) cura l’organizzazione, gli affari generali e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate ai centri di responsabilità presenti nella sede centrale del Ministero;
g) gestisce i flussi informativi riguardanti l’organizzazione e il personale delle strutture centrali e periferiche;
h) provvede al censimento delle attività delle strutture centrali e periferiche del Ministero, con riguardo al numero di procedimenti e di atti, alla dotazione di personale e alle risorse, nonché a indicatori di impatto relativi all’efficacia, all’efficienza e all’economicità delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale; a tal fine riceve dalle strutture centrali e periferiche, con modalità telematiche o informatiche e sulla base di appositi standard, gli atti adottati e ogni altra informazione richiesta;
i) valuta e individua le migliori soluzioni per rispondere alle necessità di personale degli uffici;
l) elabora e attua le politiche del personale e della gestione delle risorse umane;
m) individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero, trasmettendoli alla Direzione generale Educazione e ricerca;
n) elabora proposte e cura i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e con le organizzazioni del terzo settore per l’utilizzo di personale nell’ambito dell’attività del Ministero, anche nell’ambito del Servizio civile nazionale, sentite le Direzioni generali competenti per materia;
o) sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero, provvede alla programmazione generale del fabbisogno di personale, al dimensionamento degli organici del Ministero, sentiti le altre Direzioni generali e i Segretariati distrettuali, nonché, d’intesa con il Segretario generale, all’allocazione delle risorse umane e alla mobilità delle medesime tra le diverse direzioni ed uffici, sia centrali che periferici, anche su proposta dei relativi direttori.

3. La Direzione generale Organizzazione costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l’attuazione dei piani gestionali di competenza.

4. La Direzione generale Organizzazione si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Note all’art. 21:

– Per l’art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all’art. 4.
– Per l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
– Per l’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all’art. 12.

Art. 22
Direzione generale «Bilancio»

1. La Direzione generale Bilancio cura il bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del Ministero per le risorse finanziarie nazionali.

2. Il direttore generale, in particolare:

a) cura, su proposta dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali di cui agli articoli 34 e 35 e dei segretari distrettuali, l’istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all’approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, e attribuisce, anche mediante ordini di accreditamento, le relative risorse finanziarie agli organi competenti;
b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero; in attuazione delle direttive del Ministro, cura la gestione unitaria del bilancio; su proposta dei direttori generali centrali, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero in sede di formazione e di assestamento del bilancio e delle operazioni di variazione compensativa, la redazione delle proposte per il disegno di legge di stabilità;
c) cura la fase istruttoria relativa all’assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità e tutti gli atti connessi; predispone gli atti relativi alla gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;
d) cura, in modo unitario per il Ministero, i rapporti con il Ministero dell’economia e delle finanze;
e) cura l’istruttoria per la predisposizione dei programmi degli interventi da finanziare in attuazione dei programmi di ripartizione di risorse finanziarie rivenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste;
f) dispone le rilevazioni ed elaborazioni statistiche relative all’attività del Ministero, comprese quelle previste ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni; tali rilevazioni ed elaborazioni statistiche sono costantemente aggiornate e messe a disposizione dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e delle altre strutture centrali e periferiche, secondo le rispettive competenze;
g) cura e promuove l’acquisizione delle risorse finanziarie aggiuntive nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma e ai relativi accordi attuativi di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
h) cura, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, il controllo di gestione, in raccordo con i centri di costo del Ministero, per verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; comunica all’Organismo indipendente di valutazione della performance gli esiti del controllo di gestione;
i) coordina i centri di responsabilità del Ministero negli adempimenti relativi alla contabilità economica di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;
l) coordina e svolge attività di supporto ai centri di costo del Ministero negli adempimenti relativi alla gestione del sistema informativo SICOGE, anche ai fini dell’adozione di un sistema di scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;
m) monitora e analizza la situazione finanziaria dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero;
n) monitora e analizza l’utilizzo delle risorse da parte dei funzionari delegati del Ministero;
o) analizza ed effettua il monitoraggio degli investimenti pubblici di competenza del Ministero, anche avvalendosi del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
p) effettua la riprogrammazione degli interventi relativi a programmi approvati per i quali non risultino avviate le procedure di gara ai sensi dell’articolo 2, comma 386, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
q) cura gli adempimenti relativi al riequilibrio finanziario degli istituti di cui all’articolo 29, commi 2 e 3, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni;
r) assicura l’assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
s) cura la gestione del trattamento economico del personale del Ministero;
t) esercita i diritti dell’azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle società partecipate dal Ministero, sentite le Direzioni generali competenti per materia; esercita altresì le funzioni di vigilanza relativamente ai profili finanziari e contabili sugli Istituti dotati di autonomia e sugli enti vigilati, controllati o partecipati dal Ministero, in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia;
u) cura gli adempimenti connessi al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche destinata alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
v) cura gli adempimenti di competenza del Ministero in ordine ai benefici fiscali previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;
z) favorisce, coadiuvato dalla Direzione generale Musei e dalle Direzioni territoriali delle reti museali, l’erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; individua, con l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze, gli strumenti necessari ad assicurare il flusso delle risorse.

3. Presso la Direzione generale Bilancio opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, con funzioni di supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e realizzati dal Ministero.

4. La Direzione generale Bilancio costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l’attuazione dei piani gestionali di competenza.

5. La Direzione generale Bilancio si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Note all’art. 22:

– Si riporta il testo degli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O.:

«Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). – 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell’ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L’individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, previo assenso Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l’ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all’esecuzione delle spese e all’imputazione delle stesse all’unità previsionale di rispettiva pertinenza. ».

«Art. 10 (Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni). – 1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell’articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’azione svolta dalle singole amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attività di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l’integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati.

2. Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati.

3. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione.

4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità

dell’amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l’evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.

5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell’amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche

elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell’articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , aggiunto dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94 . Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, può apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3.».

– Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222:

«Art. 3 (Uffici di statistica). – 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell’ISTAT.

2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall’ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell’ISTAT.

3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823 (3), e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l’ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.

4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall’art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , anche il coordinamento, il collegamento e l’interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall’ISTAT.

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all’art. 17.».

– Per l’art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si vedano le note all’art. 12.
– Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si vedano le note alle premesse.

– Si riporta il testo dell’art. 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O. e convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, S.O.:

«Art. 6 (Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici). -(Omissis).

6. Nelle more dell’attuazione della delega prevista dall’art. 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante l’acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture contabili saranno integrate, per l’acquisto di beni e servizi, con l’utilizzo delle funzionalità di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.».

– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 386, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:

«386. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotti dall’ art. 1, comma 1143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti: “Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell’ambito dell’aggiornamento del piano e dell’assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, da una contabilità speciale ad un’altra ai fini dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell’ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, titolari delle predette contabilità speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non siano state avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione degli stessi”».

– Per l’art. 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, si vedano le note all’art. 17.

– Si riporta il testo dell’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125. e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175:

«Art. 1 (ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura). – 1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d’imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

2. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

4. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. L’articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all’art. 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 5.

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l’anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l’anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l’anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l’anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede ai sensi dell’art. 17.».

– La legge 17 maggio 1999, n. 144 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O.
– Per l’art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all’art. 4.
– Per l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
– Per l’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all’art. 12.

Art. 23
Direzione generale «Contratti e concessioni»

1. La Direzione generale Contratti e concessioni assicura il corretto ed uniforme esercizio dell’attività contrattuale da parte del Ministero, sia con riguardo alla disciplina europea in materia di appalti e concessioni, sia con riguardo agli altri rapporti di partenariato pubblico-privato per la valorizzazione e l’uso del patrimonio culturale. A tal fine, la Direzione svolge attività di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici centrali e periferici sotto il profilo giuridico e dell’adeguata strutturazione economica dei rapporti negoziali.

2. Il direttore generale, in particolare:

a) svolge le funzioni di stazione appaltante per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della sede centrale del Ministero;
b) svolge le funzioni di stazione appaltante per gli uffici periferici del Ministero per l’affidamento di contratti di appalto o di concessione, nei limiti di valore e di oggetto che sono definiti con decreto ministeriale avente natura non regolamentare;
c) cura i rapporti del Ministero con le centrali di committenza per l’affidamento dei contratti di appalto o di concessione, definendo i criteri, le modalità e le condizioni per farvi ricorso;
d) svolge attività di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici centrali e, per il tramite dei Segretariati distrettuali, a quelli periferici in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche mediante l’elaborazione di linee guida, bandi, capitolati e convenzioni-tipo;
e) svolge attività di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici centrali e, per il tramite dei Segretariati distrettuali, a quelli periferici in materia di rapporti di partenariato pubblico-privato, anche istituzionalizzato, per la valorizzazione e l’uso del patrimonio culturale, mediante l’elaborazione di linee guida, bandi, convezioni e accordi-tipo;
f) provvede alla definizione di criteri uniformi per la determinazione dei canoni concessori da parte degli uffici;
g) svolge attività di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici centrali e, per il tramite dei Segretariati distrettuali, a quelli periferici in materia di sponsorizzazioni, liberalità e mecenatismo;
h) vigila sul corretto riparto ed esercizio delle competenze degli uffici periferici in materia di appalti e concessioni, anche con riguardo all’effettivo rispetto dei limiti di valore e di oggetto fissati ai sensi della lettera b);
i) cura, d’intesa con la Direzione generale Educazione e ricerca, la formazione e la promozione della specializzazione tecnica del personale amministrativo preposto all’attività contrattuale del Ministero a livello centrale e periferico;
l) svolge attività di studio finalizzata al recepimento e alla predisposizione di atti normativi dell’Unione europea in materia di contratti pubblici;
m) cura i rapporti con gli organismi nazionali, dell’Unione europea e internazionali in materia di contratti pubblici.

3. La Direzione generale Contratti e concessioni costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l’attuazione dei piani gestionali di competenza.

4. La Direzione generale Contratti e concessioni si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Note all’art. 23:

– Per l’art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all’art. 4.
– Per l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
– Per l’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all’art. 12.

Capo IV
Organi consultivi centrali

Art. 24
Consiglio superiore

«Beni culturali e paesaggistici»

1. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.

2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Capo di Gabinetto, o, informandone l’Ufficio di Gabinetto, del Segretario generale o del direttore generale centrale competente:

a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall’amministrazione;
b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali con altri Stati in materia di beni culturali;
c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l’Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione e ricerca;
d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;
e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l’organizzazione del Ministero;
f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;
g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali, regionali, locali, nonché da Stati esteri.

3. Il Consiglio superiore può avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente alla materia dei beni culturali e paesaggistici.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresì, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.

7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell’organo e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall’articolo 2195 del codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, ne’ essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero, ne’ assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.

8. Presso il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Segretariato generale.

9. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, il Consiglio superiore dello spettacolo e il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l’esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei predetti organi consultivi.

Note all’art. 24:

– Si riporta il testo all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). – 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’articolo 17della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’

convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».

– Si riporta il testo all’art. 2195 del Codice civile:

«Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). – Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano :

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi ;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni ;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.».

Art. 25
Comitati tecnico-scientifici

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

a) comitato tecnico-scientifico per l’archeologia;
b) comitato tecnico-scientifico per le belle arti;
c) comitato tecnico-scientifico per il paesaggio;
d) comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee;
e) comitato tecnico-scientifico per i musei e l’economia della cultura;
f) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
g) comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.

2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 1:

a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale, dei direttori generali centrali o dei segretari distrettuali che presentano richiesta per il tramite dei direttori generali centrali competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;
c) esprimono pareri in merito all’adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del Segretario generale o dei direttori generali competenti;
d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta con le modalità di cui alla lettera b).

3. Il comitato di cui alla lettera e) del comma 1:

a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l’incremento delle risorse destinate al settore;
b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.

4. Ciascun Comitato è composto:

a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell’amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per i musei e l’economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di III area del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici sia a profili amministrativi;
b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;
c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale, sentite le Consulte o Società scientifiche nazionali del settore.

5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera g), il Ministro assicura, nell’ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale e i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall’articolo 24, comma 7.

7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l’esame di questioni di carattere intersettoriale.

8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali.

Note all’art. 25:

– Per gli articoli 16, 47, 69, 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 14.

Art. 26
Consiglio superiore dello spettacolo

1. Il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e svolge compiti di consulenza e supporto nell’elaborazione ed attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

2. Il Consiglio superiore dello spettacolo svolge i propri compiti in composizione plenaria ovvero mediante ciascuna delle sezioni in cui esso è suddiviso.

3. Presso il Consiglio superiore dello Spettacolo opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale Spettacolo.

Art. 27
Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo

1. Il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell’audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell’audiovisivo.

2. Presso il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali

necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo.

Art. 28
Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

1. Il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all’articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è organo consultivo del Ministro. Opera presso la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali.

Note all’art. 28:

– Si riporta il testo dell’art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166:

«Art. 190. – è istituito presso il Ministero della cultura popolare (300) un comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni.

Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all’art. 71-quinquies, comma 4.».

Capo V
Istituti centrali e Istituti con finalità particolari

Art. 29
Istituti centrali e dotati di autonomia speciale

1. Sono istituti centrali:

a) l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
b) l’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
c) l’Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
d) l’Istituto centrale per l’archeologia;
e) l’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;
f) l’Istituto centrale per gli archivi;
g) l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi.

2. Sono istituti dotati di autonomia speciale:

a) quale ufficio di livello dirigenziale generale: la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

1) l’Istituto superiore per la conservazione e il restauro;
2) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
3) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
4) l’Archivio centrale dello Stato;
5) il Centro per il libro e la lettura;
6) l’Istituto centrale per la grafica;
7) l’Opificio delle pietre dure.

3. Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

1) la Galleria Borghese;
2) le Gallerie degli Uffizi;
3) la Galleria nazionale d’Arte moderna e contemporanea;
4) le Gallerie dell’Accademia di Venezia;
5) il Museo e Real Bosco di Capodimonte;
6) il Museo nazionale Romano;
7) il Parco archeologico del Colosseo;
8) il Parco archeologico di Pompei;
9) la Pinacoteca di Brera;
10) la Reggia di Caserta;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

1) il Complesso monumentale della Pilotta;
2) i Musei nazionali delle Marche;
3) i Musei nazionali dell’Umbria;
4) le Gallerie Estensi;
5) le Gallerie nazionali d’arte antica;
6) i Musei reali;
7) il Museo delle Civiltà;
8) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;
9) il Museo archeologico nazionale di Napoli;
10) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;
11) il Museo archeologico nazionale di Taranto;
12) i Musei del Bargello;
13) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
14) il Parco archeologico di Ercolano;
15) il Parco archeologico di Ostia antica;
16) il Parco archeologico di Paestum;
17) il Palazzo Ducale di Mantova;
18) il Palazzo Reale di Genova;
19) Villa Adriana e Villa d’Este.

4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto dell’invarianza della spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonché possono essere assegnati agli istituti o ai musei di cui al comma 3 ulteriori istituti o luoghi della cultura. Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo uno o più istituti o musei di cui al comma 3, lettera b), possono essere assegnati agli Istituti di cui al comma 2, lettera a), o al comma 3, lettera a), operanti nel territorio della stessa regione. I decreti di cui ai precedenti periodi possono altresì ridenominare gli istituti o musei da essi regolati.

5. L’organizzazione e il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale, ivi inclusa la dotazione organica, sono definiti con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 1 e al comma 2, lettera b), del presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione della Soprintendenza speciale di cui al comma 2, lettera a) e degli istituti e musei di cui al comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti e musei di cui al comma 3, lettera b), sono conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. In ogni caso gli incarichi di direzione degli istituti e musei di cui al comma 3 possono essere conferiti, secondo le modalità previste dall’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Note all’art. 29:

– Per l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
– Per l’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all’art. 12.

– Si riporta il testo dell’art. 14, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125 e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 17:

«Art. 14 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei). – (Omissis).

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i poli museali, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono essere trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun provvedimento è allegato l’elenco dei poli museali e delle soprintendenze già dotate di autonomia. Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, vi è un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione, da affiancare al soprintendente, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all’art. 117, comma 2, lettere a) e g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2-bis. Al fine di adeguare l’Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell’innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.».

– Per l’art. 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all’art. 4.

Capo VI
Amministrazione periferica

Art. 30
Organi periferici del Ministero

1. Sono organi periferici del Ministero:

a) i Segretariati distrettuali del Ministero per i beni e le attività culturali;
b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
c) gli Uffici di esportazione;
d) le Direzioni territoriali delle reti museali;
e) i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
f) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
g) gli Archivi di Stato;
h) le Biblioteche.

2. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali a essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della Direzione generale Organizzazione.

Art. 31
Segretariati distrettuali del Ministero per i beni e le attività culturali

1. I Segretariati distrettuali del Ministero per i beni e le attività culturali, uffici di livello dirigenziale non generale, svolgono compiti di coordinamento e supporto amministrativo delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio di loro competenza.

2. Il segretario distrettuale, in particolare:

a) esercita funzioni ispettive a livello territoriale, secondo le indicazioni fornite dal Segretariato generale;
b) cura la gestione delle risorse umane e assicura i servizi amministrativi di supporto agli uffici periferici operanti sul territorio di competenza, provvedendo altresì all’individuazione dei relativi fabbisogni formativi;
c) adotta a livello periferico tutti i provvedimenti necessari alla promozione del benessere sui luoghi di lavoro e alla conciliazione dei tempi di vita-lavoro, anche mediante la promozione del lavoro in modalità agile;
d) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello territoriale;
e) propone, mediante piani di azione e progetti territoriali coordinati a livello territoriale, strategie unitarie per l’efficientamento dell’amministrazione attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l’attuazione;
f) svolge le funzioni di stazione appaltante per conto delle strutture periferiche per l’affidamento dei contratti di appalto o di concessione, nei limiti di valore e di oggetto definiti dal decreto di natura non regolamentare previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera b);
g) assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici, che svolgono le funzioni di stazione appaltante nei limiti di valore e di oggetto definiti dal decreto di natura non regolamentare previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera b), per la predisposizione degli atti di gara di appalti e concessioni rientranti nelle loro competenze; svolge attività di controllo e raccordo con la Direzione generale Contratti e concessioni sugli atti di gara di appalti e concessioni posti in essere dagli uffici periferici;
h) svolge attività di supporto e consulenza agli uffici periferici del Ministero con riguardo ai rapporti di partenariato pubblico-privato nonché in materia di determinazione dei canoni concessori, sponsorizzazioni, liberalità e mecenatismo;
i) riferisce periodicamente al Segretario generale e ai direttori generali centrali di settore in merito all’andamento delle attività degli uffici periferici del Ministero operanti nel territorio di competenza, sulla base dei dati forniti dagli uffici medesimi;
l) raccoglie le indicazioni degli uffici periferici del Ministero relative alle proposte di interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa e le trasmette ai direttori generali centrali e al Segretario generale;
m) predispone, d’intesa con le regioni, i programmi e i piani finalizzati all’attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale Creatività contemporanea e rigenerazione urbana e, per i beni dichiarati di notevole interesse pubblico, con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente;
n) dispone, su proposta della Soprintendenza competente, con le modalità stabilite ai sensi dell’articolo 1, comma 314, legge 27 dicembre 2017, n. 205, il concorso del Ministero nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all’articolo 37 del Codice;
o) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell’istruttoria di cui all’articolo 12, comma 2, lettera h);
p) concorda con i titolari degli uffici periferici le determinazioni di carattere intersettoriale afferenti alle competenze di più Direzioni generali e rientranti nel proprio ambito territoriale.

3. L’incarico di segretario distrettuale del Ministero per i beni e le attività culturali è conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Segretario generale.

4. I Segretariati distrettuali costituiscono centri di costo del Segretariato generale da cui dipendono contabilmente; per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione del personale, dipendono dalla Direzione generale Organizzazione; per quanto riguarda le funzioni relative all’esercizio dell’attività contrattuale, dipendono dalla Direzione generale Contratti e concessioni.

5. I Segretariati distrettuali sono individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all’art. 31:

– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 314, legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:

«314. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i contributi previsti dall’art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, secondo le modalità stabilite, anche ai fini del rispetto dei predetti limiti di spesa, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’art. 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato e, all’art. 31, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, le parole: ” dagli articoli 35 e ” sono sostituite dalle seguenti: ” dall’articolo “».

– Si riporta il testo degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:

«Art. 34 (Oneri per gli interventi conservativi imposti). – 1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell’art. 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l’ammontare dell’onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all’interessato.

2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l’erogazione di acconti ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 3, nei limiti dell’ammontare determinato ai sensi del comma 1.

3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 35 (Intervento finanziario del Ministero). – 1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l’esecuzione degli interventi previsti dall’art. 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall’art. 30, comma 4.

3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.».

– Per l’art. 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 18.
– Per l’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. si vedano le note all’art. 4.
– Per l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
– Per l’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all’art. 12.

Art. 32
Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

1. Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale. In particolare, il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio:

a) svolge le funzioni di tutela e catalogazione nell’ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; assicurano la tutela del patrimonio culturale subacqueo di cui all’articolo 94 del Codice;
b) autorizza l’esecuzione di opere e lavori sui beni culturali, fatta eccezione per quelli mobili assegnati alle Direzioni territoriali delle reti museali e agli istituti di cui all’articolo 29, comma 3;
c) dispone l’occupazione temporanea di immobili per l’esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
d) partecipa ed esprime pareri nelle materie di sua competenza nelle conferenze di servizi;
e) assicura la tutela del decoro dei beni culturali secondo le disposizioni del Codice, e in particolare gli articoli 45, 49 e 52 del Codice;
f) amministra, controlla e, sulla base dell’attività di indirizzo della Direzione generale Musei, valorizza i beni datigli in consegna, ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi;
g) svolge attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rende pubblici, anche con modalità telematiche o informatiche; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione e ricerca, anche consentendo la realizzazione di tirocini;
h) propone al Direttore generale e al Direttore generale Educazione e ricerca i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca, l’organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia di patrimonio culturale;
i) stipula accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l’accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell’articolo 38 del Codice;
l) propone, previa istruttoria, al direttore generale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e seguenti, e 141-bis del Codice;
m) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l’intervento diretto del Ministero ai sensi dell’articolo 32 del Codice;
n) propone, previa istruttoria, al direttore generale i provvedimenti di cui all’articolo 14, comma 2, lettere l), m), n);
o) riceve le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati, le trasmette al direttore generale e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 62, comma 3, del Codice;
p) propone, previa istruttoria, al direttore generale il provvedimento di cui all’articolo 14, comma 2, lettera i), previa verifica dell’adozione da parte del richiedente delle misure necessarie per garantire l’integrità dei beni richiesti in prestito;
q) esprime, informandone la Direzione generale, l’assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 44 del Codice;
r) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, nonché dagli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;
s) autorizza il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, nonché la rimozione di cippi e monumenti, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 50, commi 1 e 2, del Codice;
t) unifica e aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nel territorio di competenza, secondo criteri e direttive forniti dal Direttore generale Educazione e ricerca;
u) concede, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice, l’uso dei beni culturali in consegna al Ministero, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 34, comma 2, lettera t) e dall’articolo 35, comma 2, lettera n);
v) sottopone al direttore generale la proposta da inoltrare al Ministro per l’approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
z) risponde alla Direzione generale Creatività contemporanea e rigenerazione urbana per lo svolgimento delle funzioni di competenza della medesima Direzione; a tal fine, la Direzione generale Creatività contemporanea e rigenerazione urbana, sentita la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, emana direttive e impartisce appositi atti di indirizzo alle Soprintendenze;

aa) esercita ogni altro compito affidatogli in base al Codice e alle altre norme vigenti.

2. Le Soprintendenze sono articolate in almeno cinque aree funzionali, riguardanti rispettivamente: l’organizzazione e il funzionamento; il patrimonio archeologico; il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico; il patrimonio architettonico; il paesaggio. L’incarico di responsabile di area è conferito, sulla base di una apposita procedura selettiva, dal Soprintendente.

3. La responsabilità del procedimento avente ad oggetto l’emanazione di un atto di assenso, autorizzazione, parere, visto o nulla osta è assegnata al responsabile di area competente per materia di cui al comma 2 o ad altro funzionario della medesima area. Quando il provvedimento adottato si discosta dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, il Soprintendente informa contestualmente la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L’incarico di soprintendente è conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e può essere rinnovato presso la stessa Soprintendenza di norma una sola volta.

5. Le Soprintendenze sono individuate con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che può prevederne l’articolazione in sedi distaccate, anche con competenze specifiche di tutela del patrimonio culturale subacqueo.

Note all’art. 32:

– Si riporta il testo degli articoli 32, 49, 50, 52, 62, 94, 106, 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:

«Art. 32 (Interventi conservativi imposti). – 1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all’art. 30, comma 4. ».

«Art. 49 (Manifesti e cartelli pubblicitari). – 1. è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l’affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l’aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L’autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all’eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.

2. Lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l’assenso per l’utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione degli

interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi. ».

«Art. 50 (Distacco di beni culturali). – 1. è vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.

2. è vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia. ».

«Art. 52 (Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali). – 1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo art. 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione.

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d’intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’art. 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. ».

«Art. 62 (Procedimento per la prelazione). – 1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell’opera e l’indicazione del prezzo.

2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell’organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell’ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene.

3. Il Ministero può rinunciare all’esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all’ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all’alienante ed all’acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all’ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell’ultima notifica.

4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell’art. 59, comma 4. ».

«Art. 94 (Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo). – 1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. ».

«Art. 106 (Uso individuale di beni culturali). – 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.

2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l’autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene. ».

«Art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali). – 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d’autore.

2. è di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l’originale.».

– Per gli articoli 12, 13, 45, 138, 141-bis, 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 14.
– Per l’art. 44 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 17.

– Si riporta il testo degli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.:

«Art. 33 (L) (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità). – (Omissis).

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro. ».

«Art. 37 (L) (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità). – (Omissis).

2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’art. 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.».

– Si riporta il testo dell’art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.:

«Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento). – 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.».

– Per l’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. si vedano le note all’art. 4.
– Per l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
– Per l’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all’art. 12.

Art. 33
Uffici di esportazione

1. Gli Uffici di esportazione, uffici di livello dirigenziale non generale, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; con riferimento ai beni archivistici dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Archivi e, con riferimento ai beni librari, dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali. Provvedono in materia di uscita dal territorio nazionale, di ingresso nel territorio nazionale e di esportazione dal territorio dell’Unione europea delle cose che presentino interesse culturale e dei beni culturali, ivi inclusi i beni archivistici e librari, i cui proprietari risiedono nel territorio di competenza dell’Ufficio. Propongono l’acquisto coattivo delle cose di interesse culturale presentate per l’esportazione e vigilano per impedirne l’esportazione clandestina.

2. Gli Uffici di esportazione operano in raccordo con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Direttore dell’Ufficio di esportazione territorialmente competente, sulla base del parere tecnico reso da un’apposita Commissione costituita da tre funzionari del Ministero, secondo criteri di competenza tecnico-scientifica e assicurando un’adeguata rotazione. Quando il provvedimento adottato si discosta dal parere reso dalla Commissione, si applica l’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. La Commissione di cui al comma 3 si pronuncia a maggioranza; nelle relative valutazioni circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione, ciascun componente è tenuto ad attenersi agli indirizzi di carattere generale di cui all’articolo 68, comma 4, del Codice.

5. L’incarico di direttore dell’Ufficio di esportazione è conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Gli Uffici di esportazione sono individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che può prevederne l’articolazione in sedi distaccate.

Note all’art. 33:

– Per l’art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all’art. 32.
– Per l’art. 68 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 14.
– Per l’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. si vedano le note all’art. 4.
– Per l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
– Per l’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all’art. 12.

Art. 34
Direzioni territoriali delle reti museali

1. Le Direzioni territoriali delle reti museali, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la fruizione e la valorizzazione dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 35, ivi inclusi quelli di cui all’articolo 29, comma 2, lettera a), e comma 3, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all’ambito territoriale di competenza, e promuovono l’integrazione dei percorsi culturali di fruizione. A tali fini, il direttore territoriale delle reti museali riunisce periodicamente in conferenza, anche con modalità telematiche o informatiche, i direttori degli istituti di cui all’articolo 35, insistenti nel proprio ambito territoriale di competenza, ivi inclusi quelli di livello dirigenziale di cui all’articolo 29, comma 2, lettera a) e comma 3.

2. In particolare, il direttore territoriale delle reti museali, oltre ai compiti individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sovraintende alla gestione degli istituti di cui all’articolo 35, comma 8, assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali e ne è responsabile; svolge altresì le seguenti funzioni:

a) programma, indirizza, coordina e monitora le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nell’ambito territoriale di competenza;
b) promuove la costituzione, nell’ambito territoriale di competenza, di un sistema museale integrato, favorendo la creazione di reti museali comprendenti gli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati;
c) garantisce omogeneità di servizi e di standard qualitativi del sistema museale nel proprio ambito territoriale di competenza;
d) sovraintende alla definizione, da parte del rispettivo direttore, del progetto culturale di ciascun istituto assegnato alla Direzione territoriale delle reti museali, al fine di rafforzarne la funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;
e) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 17, comma 2, lettera n), l’importo dei biglietti di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura del proprio ambito territoriale di competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti all’istituto di cui all’articolo 29, comma 2, lettera a), sentiti il Direttore generale Musei nonché i Direttori degli istituti e dei musei di cui all’articolo 29, comma 2, lettera a), e comma 3, interessati;
f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 17, comma 2, lettera n), sentiti i rispettivi direttori;
g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell’innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima accessibilità;
h) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, i direttori degli istituti di cui all’articolo 35 aventi natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze;
i) opera in stretta connessione con gli uffici periferici del Ministero e gli enti territoriali e locali, anche al fine di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;
l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni degli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali e dei beni, anche privati, dati in comodato o deposito a detti istituti, per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all’estero, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), informando in via preventiva la Soprintendenza competente e, per i prestiti all’estero, informando in via preventiva il Segretario generale e sentita la Direzione generale Musei;
m) dispone, su proposta del direttore degli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali, e in conformità agli atti di indirizzo della Direzione generale Musei e della Direzione generale Contratti e concessioni, la forma di gestione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell’articolo 115 del Codice;
n) promuove la definizione e la stipula degli accordi di valorizzazione di cui all’articolo 112 del Codice, in conformità agli atti di indirizzo della Direzione generale Musei e della Direzione generale Contratti e concessioni, al fine di individuare strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché al fine di elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, favorendo altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tale scopo provvede ad intese anche con i responsabili degli archivi di Stato e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio di competenza;
o) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, in conformità agli atti di indirizzo della Direzione generale Musei e della Direzione generale Contratti e concessioni, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l’istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
p) stabilisce e trasmette alla Direzione generale Bilancio gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa;
q) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite della Direzione generale Musei, l’elenco degli istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna alla competenza degli istituti di cui all’articolo 35;
r) favorisce l’erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;
s) promuove lo svolgimento di attività di ricerca da parte degli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali, i cui risultati rende pubblici, anche con modalità telematiche o informatiche; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione e ricerca, anche ospitando attività di tirocinio;
t) amministra e controlla i beni dati in consegna agli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 32, comma 1, lettera b); concede altresì l’uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice conformandosi agli atti di indirizzo adottati, per quanto di competenza, dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e dalla Direzione generale Contratti e concessioni;
u) cura, in raccordo con le regioni e gli enti locali interessati, l’attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione, anche turistica, degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle comunità locali;
v) propone al Direttore generale Musei i provvedimenti di acquisto a trattativa privata di cui all’articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

3. Le Direzioni territoriali delle reti museali costituiscono centri di costo del centro di responsabilità «Direzione generale Musei».

4. Le Direzioni territoriali delle reti museali sono individuate con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all’art. 34:

– Per l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
– Per l’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all’art. 12.
– Per l’art. 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 14.
– Per l’art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 17.
– Per l’art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 15.
– Per gli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 32.
– Per l’art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, si vedano le note all’art. 14.

Art. 35
Musei e altri istituti e luoghi della cultura

1. I musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche e i complessi monumentali aperti al pubblico e destinati alla pubblica fruizione sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo; compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente, le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto.

2. Gli istituti di cui al comma 1 sono individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di valorizzazione dei beni loro affidati, assicurandone la pubblica fruizione, nonché di tutela con riferimento ai beni mobili in loro consegna. I direttori dei parchi archeologici dotati di autonomia speciale svolgono altresì , nel territorio di competenza, le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio.

3. Gli istituti di cui al comma 1 dotati di autonomia speciale ai sensi dell’articolo 29, comma 3, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei e il loro ordinamento è regolato con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

4. Il direttore degli istituti di cui al comma 3, nonché dell’istituto di cui all’articolo 29, comma 2, lettera a), oltre ai compiti individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge le seguenti funzioni:

a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione dell’istituto, ivi inclusa l’organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale;
b) cura il progetto culturale dell’istituto museale, facendone un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura;
c) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 17, comma 2, lettera n), l’importo dei biglietti di ingresso, sentite la Direzione generale Musei e la Direzione territoriale delle reti museali, nonché gli orari di apertura del museo in modo da assicurare la più ampia fruizione;
d) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell’innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza;
e) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, la Direzione territoriale delle reti museali e le Soprintendenze;
f) assicura una stretta relazione con il territorio, anche nell’ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;
g) autorizza le attività di studio di beni e materiali non esposti al pubblico, prescrive le modalità e le cautele da adottarsi in caso di attività di studio dei beni e materiali conservati nell’istituto e autorizza la riproduzione e pubblicazione delle immagini dei materiali esposti o conservati presso l’istituto nei casi previsti dalla legge;
h) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza e dei beni, anche privati, in comodato o deposito presso l’istituto, per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all’estero, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), informando in via preventiva la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e, per i prestiti all’estero, informando in via preventiva il Segretario generale e sentita la Direzione generale Musei;
i) dispone, in conformità agli atti di indirizzo della Direzione generale Musei e della Direzione generale Contratti e concessioni, la forma di gestione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione dell’istituto, ai sensi dell’articolo 115 del Codice;
l) favorisce l’erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;
m) svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche con modalità o informatiche; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione e ricerca, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formativi;
n) amministra e controlla i beni dati in consegna ai musei e agli istituti di propria competenza ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 32, comma 1, lettera b); concede altresì l’uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice conformandosi agli atti di indirizzo adottati, per quanto di competenza, dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e dalla Direzione generale Contratti e concessioni;
o) adotta i provvedimenti di acquisto a trattativa privata di cui all’articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico.

5. è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale con compiti amministrativi e gestionali presso gli istituti di cui all’articolo 29, comma 3, lettera a) che saranno individuati a tal fine in considerazione della loro particolare complessità organizzativa con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

6. I parchi e le aree archeologiche che sono uffici di livello dirigenziale ai sensi dell’articolo 29, comma 3, lettera a) sono sottoposti all’attività di indirizzo e coordinamento della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio per l’esercizio delle relative funzioni di tutela.

7. I parchi e le aree archeologiche che sono uffici di livello dirigenziale non generale ai sensi dell’articolo 29, comma 3, lettera b) sono sottoposti all’attività di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio per l’esercizio delle relative funzioni di tutela.

8. Gli istituti di cui al comma 1 che non costituiscono uffici dirigenziali, fatto salvo quanto previsto dal comma 9, sono articolazioni delle Direzioni territoriali delle reti museali.

9. Le attività di valorizzazione e gli standard relativi alla pubblica fruizione degli istituti e luoghi della cultura affidati in consegna alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio sono sottoposti all’attività di indirizzo della Direzione generale Musei.

Note all’art. 35:

– Per l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
– Per l’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all’art. 12.
– Per l’art. 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 14.
– Per l’art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 17.
– Per gli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 32.
– Per l’art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, si vedano le note all’art. 14.

Art. 36
Soprintendenze archivistiche e bibliografiche

1. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, uffici di livello dirigenziale non generale, provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di competenza, anche avvalendosi del personale degli archivi di Stato operanti nel territorio di competenza. Esse provvedono altresì alla tutela e alla valorizzazione dei beni librari nel territorio di competenza, fatto salvo quanto previsto, nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Assicurano altresì il coordinamento delle attività svolte dagli archivi di Stato anche ai fini della pubblica fruizione dei beni archivistici in loro consegna.

2. In particolare, il soprintendente archivistico e bibliografico:

a) svolge, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle Direzioni generali, attività di tutela dei beni librari e archivistici presenti nell’ambito del territorio di competenza nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati;
b) accerta e dichiara l’interesse storico particolarmente importante di archivi e singoli documenti appartenenti a privati; accerta e dichiara l’eccezionale l’interesse culturale delle raccolte librarie appartenenti ai privati e il carattere di rarità e di pregio dei beni cui all’articolo 10, comma 4, lettere c), d) ed e) del Codice;
c) tutela gli archivi, anche correnti, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e locali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, e rivendica archivi e singoli documenti dello Stato;
d) dispone la custodia coattiva dei beni librari in istituti pubblici territorialmente competenti e archivistici negli archivi di Stato competenti, al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del Codice;
e) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici e librari, ai fini dell’adozione dei relativi provvedimenti da parte del direttore generale competente;
f) attua, sulla base delle indicazioni tecniche e scientifiche della Direzione generale, le operazioni di censimento e descrizione dei beni archivistici nell’ambito del territorio di competenza e cura l’inserimento e l’aggiornamento dei dati nei sistemi informativi nazionali;
g) svolge le istruttorie e propone al direttore generale i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre o esposizioni di beni archivistici, di autorizzazione all’uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale, di acquisto coattivo all’esportazione, di espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 66, 70, 95 e 98 del Codice;
h) fornisce assistenza agli enti pubblici e ad altri soggetti proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di importante interesse storico nella formazione dei massimari e manuali di classificazione e conservazione dei documenti, nonché nella definizione delle procedure di protocollazione e gestione della documentazione;
i) organizza e svolge attività di formazione degli addetti agli archivi per le regioni, gli enti territoriali e locali e altri enti pubblici;
l) promuove la costituzione di poli archivistici, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, per il coordinamento dell’attività di istituti che svolgono funzioni analoghe e al fine di ottimizzare l’impiego di risorse e razionalizzare l’uso degli spazi;
m) promuove la conoscenza e la fruizione degli archivi e delle biblioteche sottoscrive, secondo gli indirizzi generali impartiti dalla Direzione generale, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca per fini di tutela e di valorizzazione.

3. Con riferimento alle funzioni di tutela dei beni librari, le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali e possono avvalersi del personale delle Biblioteche statali. Nella Regione Trentino-Alto Adige, la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino-Alto Adige svolge esclusivamente funzioni in materia di beni archivistici.

4. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche sono articolate in almeno tre aree funzionali, riguardanti rispettivamente: l’organizzazione e il funzionamento, il patrimonio archivistico, il patrimonio bibliografico.

Note all’art. 36:

– La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.

– Si riporta il testo degli articoli 10, comma 4, 43, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:

«Art. 10 (Beni culturali). – (Omissis).

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale. ».

«Art. 43 (Custodia coattiva). – 1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell’art. 29.

1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facoltà di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all’art. 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il Ministero può stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l’istituzione della sezione separata presso l’ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell’ente pubblico cui l’archivio pertiene. Dall’attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

– Per gli articoli 48, 70, 95, 98 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 14.
– Per l’art. 66 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 15.

Art. 37
Archivi di Stato

1. Gli Archivi di Stato sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione, nonché funzioni di tutela degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato. Gli Archivi di Stato possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.

2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli Archivi di Stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.

3. Gli Archivi di Stato che non hanno natura di ufficio dirigenziale sono articolazioni delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche.

Note all’art. 37:

– Per l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
– Per l’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all’art. 12.

Art. 38
Biblioteche

1. Le Biblioteche pubbliche statali, articolazioni della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, svolgono funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, assicurandone la pubblica fruizione. Le Biblioteche possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.

2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuate le Biblioteche pubbliche statali aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.

Note all’art. 38:

– Per l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
– Per l’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all’art. 12.

Capo VII
Disposizioni finali

Art. 39
Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono individuate nelle tabelle «A» e «B» allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, come sopra determinati, nelle strutture in cui si articola l’amministrazione, nonché, nell’ambito delle aree prima, seconda e terza in fasce retributive e in profili professionali. Detto decreto sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero.

Art. 40
Disposizioni sull’organizzazione

1. Ogni due anni, l’organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

Note all’art. 40:

– Si riporta il testo dell’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:

«Art. 4 (Disposizioni sull’organizzazione). – (Omissis).

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell’organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.».

Art. 41
Norme transitorie e finali e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 è abrogato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui agli articoli 31 e 34, sono fatte salve le strutture organizzative, rispettivamente, di cui agli articoli 32 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e continua ad applicarsi l’articolo 32, comma 4, del medesimo decreto.

3. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento del relativo incarico dirigenziale, le funzioni e i compiti della Direzione generale Contratti e concessioni sono svolte dalla Direzione generale Bilancio, quelle degli Uffici di esportazione sono svolte dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio.

4. Fino all’adozione del decreto ministeriale non regolamentare di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b), gli uffici periferici di cui all’articolo 30 possono provvedere all’acquisto di beni e servizi in economia e svolgere funzioni di stazione appaltante fino a un importo di 100.000 euro.

5. Al fine di assicurare l’immediata operatività delle strutture centrali e periferiche del Ministero, in sede di prima applicazione la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, ognuna per quanto di competenza, provvedono alla verifica della congruità delle risorse umane e strumentali assegnate alle medesime strutture, ivi incluse le eventuali sedi e sezioni distaccate, e adottano, sentiti il Segretario generale e i Direttori generali competenti, tutti gli atti necessari a garantire il buon andamento dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero, ivi inclusa l’assegnazione di unità di personale, in modo da garantire la più razionale ed efficiente distribuzione delle risorse umane.

6. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte
Il Ministro per i beni e le attività culturali Bonisoli
Il Ministro per la pubblica amministrazione Bongiorno
Il Ministro dell’economia e delle finanze Tria
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2019

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2851

Note all’art. 41:

– Si riporta il testo degli articoli 32 e 34 del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2014, n. 274, abrogato, fatte salve talune clausole, dal presente decreto:

«Art. 32 (Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo). – 1. I Segretariati regionali dei beni e delle attività culturali e del turismo, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano, nel rispetto della specificità tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle

Direzioni generali centrali, il coordinamento dell’attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale. I Segretariati regionali curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Essi altresì stipulano accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.

2. Il segretario regionale, in particolare:

a) convoca e presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale di cui all’art. 39; ai sensi dell’art. 12, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, convoca la stessa, d’ufficio o su richiesta del Segretario Generale o del Direttore generale centrale competente o su segnalazione delle altre amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte, per il riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero;
b) riferisce trimestralmente al segretario generale e ai direttori generali centrali di settore in merito all’andamento delle attività degli uffici periferici del Ministero operanti nel territorio della Regione, sulla base dei dati forniti dagli uffici medesimi;
c) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all’art. 37;
d) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle Soprintendenze destinatarie, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all’art. 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla Regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla Regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62, comma 3, del Codice;
e) esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più Soprintendenze di settore;
f) stipula l’intesa con la Regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
g) propone al Ministro, per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito, la stipulazione delle intese di cui all’art. 143, comma 2, del Codice;
h) sottopone al direttore generale competente la proposta da inoltrare al Ministro per l’approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
i) istruisce per la Commissione regionale per il patrimonio culturale la documentazione relativa alle proposte di interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero;
l) stipula, previa istruttoria della Soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l’accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell’art. 38 del Codice;
m) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento o il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all’esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;
n) predispone, d’intesa con le Regioni, i programmi e i piani finalizzati all’attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane;
o) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza, nonché per l’acquisto di forniture, servizi e lavori, che non siano di competenza degli altri uffici periferici di cui all’art. 31; assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici per la predisposizione degli atti di gara per l’acquisto di forniture, servizi e lavori, favorendo il ricorso a centrali di committenza comuni e l’integrazione territoriale delle prestazioni e dei contratti;
p) coadiuva gli altri uffici territoriali nella programmazione degli interventi da finanziare mediante ricorso alla sponsorizzazione, assicurando la diramazione e la corretta attuazione, da parte degli uffici, delle linee guida applicative del Codice dei contratti pubblici;
q) cura la gestione delle risorse umane e assicura i servizi amministrativi di supporto agli uffici periferici operanti sul rispettivo territorio, anche agendo come tramite del Segretariato generale e, per i profili di competenza, delle Direzioni generali Organizzazione e Bilancio; cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;
r) cura, in raccordo con le Regioni e gli enti locali interessati, l’attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle comunità locali;
s) favorisce la conoscenza, l’implementazione e l’attuazione a livello periferico delle politiche turistiche definite a livello centrale; svolge altresì attività di auditing territoriale e locale utile ad aggiornare le strategie nazionali e migliorare le politiche;
t) favorisce, in stretto raccordo con la Direzione generale Turismo e con il polo museale regionale, con riferimento al territorio regionale di competenza, iniziative per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica nel territorio regionale; coadiuva la Direzione generale Turismo nell’elaborazione di iniziative per la promozione dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta turistica;
u) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell’istruttoria di cui all’art. 11, comma 2, lettera h);
v) può proporre l’avocazione degli atti di competenza dei soprintendenti ai competenti Direttori Generali centrali.

3. L’incarico di segretario regionale per i beni e le attività culturali e il turismo è conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Direttore generale Bilancio, su proposta del Segretario generale.

4. I Segretariati regionali costituiscono centri di costo della Direzione generale Bilancio da cui dipendono contabilmente; per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione del personale, dipendono dalla Direzione generale Organizzazione.

5. I Segretariati regionali per i beni e le attività culturali e il turismo, individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono 17 e hanno sede nella città capoluogo di regione, ad esclusione della Sicilia, del Trentino-Alto Adige e della Valle d’Aosta. ».

«Art. 34 (Poli museali regionali). – 1. I poli museali regionali, uffici di livello dirigenziale non generale, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Musei. Assicurano sul territorio l’espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, ivi inclusi quelli afferenti agli istituti di cui all’art. 30, comma 2, lettera a), e comma 3, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all’ambito territoriale di competenza, e promuovono l’integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il segretario regionale, dei conseguenti itinerari turistico-culturali. A tali fini, il direttore del polo museale regionale riunisce periodicamente in conferenza, con cadenza almeno mensile, anche in via telematica, i direttori dei Musei di cui all’art. 35, insistenti nella regione, ivi inclusi quelli di livello dirigenziale di cui all’art. 30, comma 3.

2. Il direttore del polo museale regionale, oltre ai compiti individuati ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge, in particolare, le seguente funzioni:

a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale;
b) promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di poli museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati;
c) garantisce omogeneità di servizi e di standard qualitativi nell’intero sistema museale regionale;
d) cura il progetto culturale di ciascun museo all’interno dell’intero sistema regionale, in collaborazione con il relativo direttore, in modo da garantire omogeneità e specificità di ogni museo, favorendo la loro funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;
e) fermo restando quanto previsto dall’art. 35, comma 4, lettera c), stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all’art. 20, comma 2, lettera o), l’importo dei biglietti di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all’art. 30, comma 2, lettera a), sentiti il Direttore generale Musei e i capi degli istituti, nonché i Direttori degli istituti e dei musei di cui all’art. 30, comma 2, lettera a), e 3, interessati;
f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all’art. 30, comma 2, lettera a), in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all’art. 20, comma 2, lettera o), sentiti i rispettivi capi di istituto;
g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell’innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima accessibilità;
h) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il segretario regionale, i direttori dei musei aventi natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze;
i) opera in stretta connessione con gli uffici periferici del Ministero e gli enti territoriali e locali, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;
l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all’estero, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all’art. 20, comma 2, lettera b), sentita, per i prestiti all’estero, la Direzione generale Musei;
m) autorizza le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso i musei del polo;
n) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l’affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell’art. 115 del Codice;
o) promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all’art. 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tali fini definisce intese anche con i responsabili degli archivi di Stato e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale;
p) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l’istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
q) approva, su proposta del segretario regionale, e trasmette alla Direzione generale Bilancio gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa;
r) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite della Direzione generale Musei, l’elenco degli istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna alla competenza dei Musei di cui all’art. 35 del presente decreto;
s) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei nel favorire l’erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;
t) svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale Educazione e ricerca, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formative;
u) svolge le funzioni di stazione appaltante.

3. I poli museali regionali, individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono non più di 17 e operano in una o più Regioni, ad esclusione delle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. Le funzioni di Direttore del Polo museale regionale possono essere attribuite anche ai Direttori degli istituti e musei di cui all’art. 30, comma 3, con l’atto di conferimento dei relativi incarichi e senza alcun ulteriore emolumento accessorio.».

Tabella A

(Prevista dall’articolo 39, comma 1) DOTAZIONE ORGANICA

Dirigenza

Dirigenti di prima fascia 25

Dirigenti di seconda fascia 163*

Totale dirigenti 188

*di cui uno presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e uno presso l’Organismo indipendente di valutazione della performance.

Tabella B

(Prevista dall’articolo 39, comma 1) DOTAZIONE ORGANICA

Aree

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| Area |Dotazione organica |

+===============+===================+

| III | 5.419 |

+—————+——————-+

| II | 12.857 |

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| I | 700 |

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| Totale | 18.976 |

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La prima mostra di Giorgio Kadmo Pagano, ventitreenne, è agli Incontri Internazionali d’Arte nel 1977, ha una preparazione culturale costruita in anni di frequentazioni con il meglio dell’arte italiana, da De Dominicis a Pisani a Kounellis ad Ontani, e politica con il “Gandhi europeo”, Marco Pannella, col quale ho condiviso migliaia di ore di riunioni, nonché prassi di lotta nonviolenta, e che lo ha portato nel 2014 a fare 50 giorni di sciopero della fame in auto davanti al MIUR contro il genocidio culturale italiano. Autore nel 1985 del saggio “Arte e critica dalla crisi del concettualismo alla fondazione della cultura europea”, dove già indicava la necessità di un’avanguardia europea che si facesse “esercito”, oggi col suo nuovo pamphlet ci guida sul “Come divenire la super potenza culturale che siamo”.

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